10/04/2009
Ammortizzatori sociali in deroga: scheda di lettura.
Art 7- ter D.L. 5/2009
Scheda di lettura


Semplificazioni per il pagamento diretto della cassa integrazione (co.1,2,3)

Nei casi in cui l’impresa faccia domanda di pagamento diretto della cassa integrazione straordinaria ai lavoratori da parte dell’Inps, questo viene disposto contestualmente all’autorizzazione del trattamento di cigs, fatta salva revoca successiva nel caso in cui dovesse risultare dalla verifica ispettiva che l’azienda non presenta le difficoltà di ordine finanziario che giustificano il pagamento diretto.

Nei casi in cui l’impresa faccia domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga ai lavoratori da parte dell’Inps, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, l’Inps potrà erogare il trattamento di cassa integrazione in deroga prima dell’emanazione del decreto di concessione, sulla base della domanda dell’impresa corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari.

Per i periodi di cassa integrazione successivi al 1 aprile 2009 le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga per i quali richiedono il pagamento diretto da parte dell’Inps, devono presentare relativa domanda entro 20 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione di orario, al fine di consentire l’erogazione tempestiva dei trattamenti.

Procedure concessione ammortizzatori in deroga (co. 4,5)

Vengono modificati l’art.2, co.36 della legge finanziaria 2009 (legge n.203/2008) che stanzia le risorse e regolamenta le concessioni di ammortizzatori in deroga per l’anno 2009, e l’art.19 co.9 della legge 2/2009 che regolamenta le proroghe degli stessi trattamenti in deroga, eliminando i termini temporali finora previsti (intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009). A causa delle difficoltà legate alla crisi viene anche eliminato il vincolo della riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008.
Inoltre nell’elencazione dei trattamenti in deroga si fa riferimento alla cassa integrazione guadagni, senza specificare che si tratti della cassa straordinaria, quindi anche la cig ordinaria potrà rientrare tra i trattamenti in deroga.

L’eliminazione del vincolo della riduzione del 10% dei destinatari delle proroghe dei trattamenti in deroga scaduti il 31 dicembre 2008 risponde ad una forte richiesta della Cisl.
L’inclusione della cigo tra i trattamenti concedibili “in deroga” rappresenta una prima risposta alla nostra richiesta di rendere più flessibile ed utilizzabile la cassa integrazione ordinaria. Tuttavia riteniamo questo intervento assai parziale, in quanto gli ammortizzatori in deroga restano uno strumento discrezionale, mentre in questa fase è preferibile rendere maggiormente utilizzabili gli strumenti ordinari. Restano ferme le richieste della Cisl di:
- modificare l’attuale criterio di computo per il quale ogni settimana in cui è effettuato un periodo di sospensione, anche parziale, viene contata per intero (tale questione dovrebbe essere risolta da una imminente circolare Inps)
- allungare la durata massima portandola da un anno nel biennio a due anni nel triennio.

Requisiti per l’accesso agli ammortizzatori in deroga (co.6)

Anche ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga si applicano i requisiti di accesso per la cassa integrazione e la mobilità a regime: rispettivamente 90 giorni di anzianità aziendale per la cig e 12 mesi di anzianità aziendale per la mobilità. Nel computo dei 12 mesi si considerano, e anche qui si tratta di una nostra indicazione, eventuali mensilità accreditate presso la gestione separata per rapporti di co.co.co. per i soggetti che abbiano conseguito, con riferimento alle stesse mensilità, un reddito in regime di monocommittenza non superiore a 5000 euro.

Incentivi alla riassunzione di destinatari di ammortizzatori in deroga (co.7)

Per gli anni 2009 e 2010 i datori di lavoro che assumeranno lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga, licenziati o sospesi, riceveranno dall’Inps un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità ancora non erogate

Indennità per i co.co.pro. (co.8)

Per il solo 2009 l’indennità una tantum per i co.co.pro, già stabilita ad un livello del 10% del reddito dell’anno precedente, viene aumentata al 20%, con uno stanziamento aggiuntivo di 100 milioni di euro a valere sul fondo di rotazione di cui all’art.9 della legge 236/93.

La misura è stata apprezzata dalla Cisl, che la aveva fortemente richiesta. Auspichiamo che la norma, al momento limitata al 2009, venga messa a regime, e che si creino spazi in futuro per un ulteriore miglioramento.

Rapporto tra indennità in caso di sospensioni e ammortizzatori in deroga (co.9, lett. a,b,c)

Vengono apportate modifiche all’art.19 della legge 2/2009 mirate ad eliminare le disparità tra lavoratori che usufruiscono dell’indennità di sospensione e lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori in deroga:

- viene introdotta una modifica della norma a regime, anticipata da una circolare ministeriale, per la quale, nell’ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali i 90 giorni di tutela in caso di sospensione si considerano esauriti, e quindi i lavoratori per i quali non interviene la bilateralità possono accedere direttamente agli ammortizzatori in deroga. Viene nel contempo eliminata la possibilità, che era stata prevista fino all’entrata in vigore del decreto attuativo, di concedere l’indennità in caso di sospensione anche in assenza di integrazione dell’ente bilaterale.
Questo vale anche per gli apprendisti;

- i lavoratori che invece usufruiranno dell’indennità in caso di sospensione riceveranno, per il solo biennio 2009-2010, un’integrazione a carico dello Stato che consentirà loro di raggiungere l’80% della retribuzione.

In questo modo si punta a superare lo stallo che si era creato perché l’utilizzo dell’indennità in caso di sospensione era possibile solo in pochi casi. Con queste nuove norme i lavoratori potranno usufruire dell’indennità in caso di sospensione dove è presente l’erogazione da parte di un ente bilaterale, in caso contrario potranno accedere direttamente agli ammortizzatori in deroga.
Inoltre per i lavoratori che operano in settori ed aree dove è già funzionante un sistema di bilateralità e che quindi usufruiranno dell’indennità in caso di sospensione dovrebbe essere assicurato un sussidio di entità complessivamente equivalente agli altri ammortizzatori, e quindi pari all’80%.

Contratti di solidarietà (co.9, lett.d)

Vengono potenziati i contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della legge 236/93, quelli cioè utilizzabili dalle piccole imprese non rientranti nell’ambito di applicazione cigs/mobilità, tramite un rifinanziamento di 35 milioni di euro per il 2009 e l’ampliamento alle imprese con meno di 15 dipendenti (ottenuto con il riferimento
“al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo”

Si tratta, come sapete, di un intervento chiesto con forza dalla Cisl, che punta a rendere più utilizzabili gli strumenti maggiormente idonei a mantenere i lavoratori nella filiera produttiva e ad arginare i licenziamenti.

Obbligo di comunicazione al pubblico delle offerte di lavoro (co.11)

I centri pubblici per l’impiego e le agenzie private del lavoro sono tenuti, con periodicità almeno settimanale, a rendere note le opportunità di lavoro mediante forme di promozione della pubblicazione o diffusione sui mass media locali.

Lavoro accessorio (co.12)

In via sperimentale, per il solo 2009, i percettori di prestazioni di sostegno al reddito possono prestare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3000 euro l’anno, con possibilità di cumulare i voucher con i trattamenti di sostegno al reddito.

Inoltre vengono ampliate, a regime, le possibilità di svolgere lavoro accessorio:
- alle manifestazioni fieristiche e a lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico
- nel caso dei giovani fino a 25 anni, alle attività svolte nel fine settimana
- alle attività svolte da pensionati e da casalinghe, in qualsiasi settore produttivo

Mentre riteniamo positivo consentire ai percettori di prestazioni di sostegno al reddito di integrare le stesse con piccoli lavori regolamentati con il sistema dei voucher, siamo invece preoccupati che si colga l’occasione per ampliare ulteriormente l’utilizzo di questo stesso sistema a regime. L’utilizzo del lavoro accessorio può invece essere assai proficuo per regolarizzare attività nell’ambito dei lavori familiari e dei soggetti senza fini di lucro.




Prestazioni occasionali in agricoltura (co.13)

Il campo di applicazione dell’art.74 del d.lgs.276/03, relativo a prestazioni occasionali in agricoltura che non vengono considerate rapporti di lavoro perché svolte nell’ambito di rapporti di parentela, viene esteso ai parenti affini entro il quarto grado, mentre fino ad oggi era limitato a parentela e affinità di terzo grado.

Siamo contrari a tale ampliamento, che allarga l’area delle prestazioni occasionali in agricoltura, sul quale sono già in corso iniziative della Fai-Cisl.


Applicazione dell’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 (co. 16, 18, 19, 20)

Vengono infine inserite alcune norme applicative dell’Accordo Stato-Regioni , che proprio ieri, con l’accordo quadro formalizzato in Conferenza Stato-Regioni, entra nella fase attuativa, dopo che la Commissione Europea nei giorni scorsi aveva concesso il via libera all’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) per gli ammortizzatori.
L’accordo applicativo interviene soprattutto a chiarire che:

- il meccanismo di cofinanziamento Ministero del Lavoro – Regioni non rallenterà l’operatività e l’erogazione dei sussidi da parte dell’Inps, perché il Governo anticiperà le risorse di fonte FSE con fondi nazionali;
- le risorse del FSE potranno essere utilizzate per le misure di sostegno al reddito anche se la frequenza di corsi di formazione da parte dei lavoratori non sarà contemporanea.