29/04/2005
Amianto: circolare dell'INPS e commento della CISL confederale.
Meglio tardi che mai!

L’INPS il 15 aprile ha emesso finalmente la circolare (che trovate allegata nella sezione documenti CISL, in questo sito) che chiarisce le modalità per accedere ai benefici previdenziali nel caso d’esposizione all’amianto, in merito all’applicazione del D.M. 27 ottobre 2004.

La Circolare distingue due casi. Uno relativo alla disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003, l’altro relativo alla nuova disciplina, che ha ampliato la platea dei beneficiari, anche se con condizioni diverse.

Per evitare malintesi i lavoratori metalmeccanici, così come tutti quelli dei settori industriali da sempre assicurati INAIL rientrano nel primo caso.

L’aspetto principale della circolare INPS è che si riconosce la parità di trattamento a parità di condizioni, superando il discrimine che il legislatore aveva introdotto tra quanti avevano presentato la domanda all’INAIL (o avviato una causa) prima o dopo il 2 ottobre 2003.

Questa data costituiva, con l’entrata in vigore dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, emanato dal Governo Berlusconi e, in seguito, convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (e ulteriormente corretto dalla Legge Finanziaria 2004 dopo le pressioni e le lotte messe in campo dal sindacalismo confederale), uno sparti acque di natura amministrativa che introduceva una disuguaglianza di fatto nell'accesso ad un diritto. Come tale questa misura fu giudicata, da subito, da parte di alcuni giuristi e di molti legali che lavorano per i sindacati come incostituzionale.

Cordialmente,
Gianni Alioti

Primo caso. Destinatari della disciplina previgente.

Il beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, spetta ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, soggetta all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’INAIL e siano in possesso della relativa certificazione rilasciata dall’INAIL, ovvero ne vengano in possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il termine ultimo del 15 giugno 2005.

Pertanto, il beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una delle seguenti situazioni:
1) siano in possesso di un certificato rilasciato dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;
2) abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;
3) vengano in possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005; 4) ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego dell’INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005.







Secondo caso. Destinatari della disciplina vigente a seguito dell’emanazione del D.M. 27 ottobre 2004

Le disposizioni riguardano i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
In questo caso, se il lavoratore è stato occupato, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all’amianto (attività indicate nell’art. 2 del DM 27 ottobre 2004), in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo di esposizione all’amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.

Ai fini del riconoscimento di questo beneficio, i lavoratori destinatari della nuova disciplina devono presentare la domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto alla competente sede INAIL entro il 15 giugno 2005.
Gli stessi lavoratori che abbiano già presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda all’INAIL entro il 15 giugno 2005.

La circolare prende in esame anche altri casi particolari, ad esempio quello di periodi “misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, oppure il caso dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato.