COMUNICATO STAMPA 26/6/2009
Scadenza termini domanda per indennità co.co.pro.
Si avvicina la scadenza, fissata dalla circolare Inps n.74 del 26 maggio 2009, per la presentazione della domanda ai fini dell’ottenimento dell’indennità per i co.co.pro. in caso di fine lavoro, introdotta dell’art.19, co.2 del decreto legge n.185/2009, convertito in legge n. 2/2009.
Tale domanda, nei casi in cui l’evento “fine lavoro” si sia verificato entro il 30 maggio 2009, deve essere presentata dall’interessato alla sede INPS territorialmente competente entro il 30 giugno 2009. Invece, per i casi in cui l’evento “fine lavoro” si è verificato dopo il 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
Si tratta di termini brevissimi, soprattutto il primo, considerato che la circolare Inps è datata 26 maggio. Si rischia quindi che molti lavoratori perdano questo diritto.
Per avere diritto all’indennità sono necessari i seguenti requisiti:
- i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica riguarda l’ultimo rapporto di lavoro;
- il reddito dell’anno precedente deve essere compreso tra 5.000 euro ed il minimale di reddito di cui all’art.1, co. 3 della legge n.233/90 (pari a 13.819 euro per il 2008);
- nell’anno precedente devono essere accreditati non meno di 3 mesi di contributi alla gestione separata Inps, ma non più di 10;
- nell’anno di riferimento devono essere accreditati presso la gestione separata almeno tre mesi.
La domanda deve essere presentata dall’interessato alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato alla circolare. La CISL (tel. 0703490235 0703490232) è a disposizione per l’assistenza.
La prestazione consiste nella liquidazione di una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno precedente. Il diritto a percepire il trattamento e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo il modulo allegato alla circolare.
L’evento “fine lavoro” è rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare.
Sia la citata norma di legge, sia la circolare Inps si riferiscono ad eventi di fine lavoro verificatisi dal 1 gennaio 2009 in poi, ma è consigliabile presentare la domanda anche ai lavoratori per i quali l’evento “fine lavoro” si è verificato precedentemente, ma comunque dopo l’entrata in vigore del d.l. 185/2009, convertito in legge 2/2009 (29 novembre 2008), nel caso dovesse essere accolta la richiesta della Cisl di anticipare l’operatività della norma alla data di entrata in vigore del decreto legge.