14/04/2010
20 aprile ore 9,30 Salone Sechi, Cisl Cagliari; ai lavori del Consiglio Generale presente Giorgio Santini.
Il segretario confederale Giorgio Santini sarà presente ai lavori del Consiglio Generale della Cisl di Cagliari che si terrà il 20 aprile 2010 alle ore 9,30 presso la sede di Via Ancona 11. Ai lavori, che saranno aperti dalla relazione introduttiva del segretario della Cisl cagliaritana, Fabrizio Carta, prenderà parte anche il segretario della USR Mario Medde.
L'intervento di Santini spazierà oltreché sulle tematiche generali (fisco, disoccupazione, ammoritizzatori sociali in deroga etc.) anche sulla questione della riforma del processo del lavoro. Il DDL è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed ora la commissione punterà la sua attenzione sui 5 articoli sui quali si sono appuntati i rilievi del Capo dello Stato. E sempre la commissione Lavoro della Camera ha approvato, a maggioranza, il testo unificato con le misure straordinarie per il sostegno al reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Dal provvedimento però sono stati soppressi l'articolo 3 che prevedeva l'allungamento della Cig ordinaria da un anno ad un anno e mezzo e l'articolo 1 che puntava a tutelare i lavoratori di imprese insolventi, come Agile. L'opposizione ha votato contro. La commissione ha dato inoltre mandato al relatore Cazzola a riferire in Aula dove l'approdo del ddl è previsto per lunedì prossimo.
E' invece approdato oggi pomeriggio alle commissioni Lavoro e Affari costituzionali di Palazzo Madama il disegno di legge del governo per la riforma dello sciopero nel settore dei trasporti. Il confronto si preannuncia serrato innanzitutto nel metodo, con il Pd che chiede la rinuncia da parte dell'Esecutivo allo strumento della delega permettendo così il confronto norma su norma nelle aule di Camera e Senato.

Nel frattempo, la Cisl confederale, attraverso l'azione e l'intervento di Giorgio Santini, ha presentato una memoria (in allegato) sul disegno di Legge C.
1441-quater-D
La memoria è stata depositata in occasione dell'audizione presso la XI Commissione della Camera, nell’ambito dell’esame del Disegno di Legge C. 1441-quater-D, recante “Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”
Un lavoro (quello della Cisl) certosino che si è incentrato su alcuni punti:

a)In ordine all’istituto della certificazione che acquista particolare rilevanza sia in relazione alla stipula di contratti individuali e di eventuali tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo in materia di licenziamento sia in sede di pattuizione della clausola compromissoria, si ritiene necessario che venga garantita in maniera assoluta la funzione di terzietà rispetto alle parti, degli organi di certificazione.

Si propone pertanto che le funzioni richiamate all’art. 30 comma 3 e all’art. 31 comma 9 della presente legge possano essere espletate esclusivamente degli organi di certificazione previsti alle lettere a) (Enti Bilaterali), b) (DPL), c) (Università) dell’art. 76 decreto legislativo 276/2003. In sostanza verrebbero esclusi i collegi dei Consulenti.

b)In ordine alla possibilità delle parti di ricorrere all’arbitrato secondo equità si precisa che oltre al rispetto dei principi generali dell’ordinamento è necessario che vengano rispettati i diritti indisponibili dei lavoratori, in particolare relativi ad istituti regolati da contratti collettivi e leggi riconducibili a diritti e principi costituzionali, ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (principi, direttive, regolamenti e contratti europei) ed agli obblighi internazionali (convenzioni ratificate e raccomandazioni OIL).

Nel pubblico impiego la possibilità di prevedere il ricorso a forme di conciliazione e arbitrato deve tener conto dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Conseguentemente non possono comunque essere devolute a giudizio arbitrale equitativo:
- Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali
- Le responsabilità disciplinari che comportino responsabilità penale, civile o amministrativa
- Le materie che, per esplicita previsione legislativa, siano derivanti da norme inderogabili di legge e contratto collettivo
- La mobilità tra amministrazioni, ivi compresa quella tra diversi comparti.

In questo ambito i contratti collettivi stipulati nel settore privato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nel settore pubblico delle organizzazioni sindacali rappresentative a norma del d. lgs 165/2001 possono individuare tra le materie da essi regolamentate ulteriori istituti da devolvere al giudizio arbitrale secondo equità che non siano in contrasto con le materie precedentemente indicate.

c) In materia di arbitrato acquista particolare rilievo la necessità che sia garantita la libertà di scelta del lavoratore.
Si propone pertanto di prevedere che la clausola compromissoria possa essere pattuita solo a conclusione del periodo di prova e che gli organi di certificazione abbiano caratteristiche di terzietà.
Si richiede inoltre, l’esclusione delle controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Ai fini di una piena responsabilizzazione e valorizzazione della contrattazione collettiva si popone di non prevedere l’intervento suppletivo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

d) In materia di decadenze relative alla impugnazione dei licenziamenti è necessario precisare che la comunicazione del licenziamento possa avvenire esclusivamente in forma scritta, eliminando ogni possibile equivoco.

Inoltre va valutata la possibilità di un allungamento dei termini di decadenza ai fini dell’impugnazione ad almeno 12 mesi per le tipologie di licenziamento particolarmente tutelate (in caso di nullità, licenziamento discriminatorio, licenziamento di lavoratrice a causa di matrimonio o lavoratrice madre).