L'approvazione definitiva del collegato al lavoro, entrato in vigore il 24 novembre scorso, determina una fase transitoria sulla quale il Ministero, su istanza anche della CISL, ha emanato una circolare intepretativa.
Oggetto: chiarimenti sul tentativo volontario di conciliazione e regime transitorio.
Il Ministero del Lavoro, anche a seguito della richiesta di chiarimento portata avanti dalla Cisl, ha diramato nella giornata di giovedì 25 novembre u.s. una circolare che scioglie i dubbi relativi al passaggio tra il sistema obbligatorio e quello facoltativo del tentativo di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro ed in merito alle ulteriori novità nella composizione delle commissioni di conciliazione contenute nella Legge 183/2010.
•Le commissioni di conciliazione già insediate presso le direzioni provinciali del lavoro continueranno ad operare fino all’8 gennaio 2011, in attesa della loro ricostituzione.
•In riferimento alla nuova composizione delle commissioni stesse, che individua il livello territoriale e non più quello nazionale per valutare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali, sui criteri di rappresentatività il Ministero richiama le indicazioni fornite con circolare 14/95 per la costituzione dei comitati provinciali dell’Inps.
•Fino al 7 gennaio 2011 la commissione procederà a trattare i contenziosi per i quali sono state avanzate le istanze di conciliazione fino al 23 novembre 2010, informando le parti sulla non obbligatorietà del tentativo e sulla facoltà di portare a termine la conciliazione.
•A partire dal 10 gennaio 2011 le nuove commissioni di conciliazione, costituite con decreto dal direttore della relativa Direzione Provinciale del Lavoro avvieranno la trattazione delle nuove istanze volontarie di conciliazione, presentate dal 24 novembre 2010, la cui convocazione sarà, nel periodo transitorio, inviata dalla Dpl e non dalle commissioni di conciliazione “in proroga”.
•Per quel che riguarda la procedura per attivare il tentativo volontario di conciliazione il Ministero sottolinea che la richiesta va consegnata a mano alla Dpl o inviata con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, escludendo l’utilizzo del fax. Con gli stessi mezzi essa va inviata alla controparte.
•Se vi è il consenso del ricorrente il tentativo di conciliazione si svolge anche se il convenuto interviene dopo i 20 giorni previsti dalla legge, ma, in assenza dell’adesione della controparte, è possibile presentare immediatamente ricorso al giudice.
Una situazione del tutto particolare è invece quella delle Commissioni di conciliazione per il pubblico impiego, il cui ricorso è stato, nel corso degli anni, quantitativamente limitato.
Per quanto riguarda i tentativi di conciliazione relativi al lavoro pubblico incardinati nei collegi costituiti ai sensi dell’art. 65, d.lgs. n. 165/2001 ecco quali sono le situazioni possibili:
a) per quanto riguarda i collegi già costituiti operanti alla data del 24 novembre, il presidente dovrà
comunicare alle parti che abbiano proposto il tentativo di conciliazione in base alla previgente normativa che, per effetto dell’abrogazione dell’art. 66 del d.lgs. n. 165/2001, il collegio cessa la
propria attività ope legis;
b) in riferimento alle controversie del pubblico impiego non ancora portate all’esame del collegio, pur se il tentativo è stato richiesto con il vecchio rito e gli arbitri sono stati nominati (o in corso di nomina), alla data del 24 novembre va comunicato che non è possibile attuare la vecchia procedura; c) limitatamente alle controversie in materia di pubblico impiego per le quali sia stato richiesto il tentativo di conciliazione, ma per le quali non sia stata terminata la fase preparatoria di costituzione del collegio (perché, ad esempio, manca la nomina dell’arbitro di parte pubblica) alla data del 24 novembre occorrerà informare gli interessati che la procedura è cambiata e che, qualora lo si ritenga opportuno, il tentativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione;
d) le richieste di costituzione del collegio arbitrale ex artt. 65 e 66 del d.lgs. n. 165/2001, relative alle controversie del pubblico impiego pervenute dopo il 24 novembre, dovranno invece essere necessariamente archiviate, avvertendo i ricorrenti della possibilità di avvalersi della procedura facoltativa di conciliazione, previa presentazione della domanda seguendo il nuovo rito.
in allegato circolare Ministero lavoro.