03/02/2011
Il Caf della CISL a disposizione per il recupero della tassazione su straordinari e lavoro notturno.
03/02/2011
IL CAF della CISL è a disposizione per il recupero delle somme trattenute su straordinari e lavoro notturno.
Se sei un lavoratore dipendente e negli anni 2008 e 2009 hai percepito compensi per la prestazione di lavoro notturno e straordinario, con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011 potrai recuperare una parte delle imposte pagate su queste somme, applicando un’imposta sostitutiva del 10%.
Troverai i dati da indicare in dichiarazione nel modello CUD/2011 (ai punti 97 e 99).
Il Caf Cisl mette a tua disposizione un software per calcolare anticipatamente la somma da recuperare.
A cosa si applica l'imposta
L'imposta sostitutiva del 10% è applicabile a:
· indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che "l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa".
· lavoro notturno nella sua interezza: non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche al compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.
· erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario, sempre che diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell'impresa o ad altri elementi connessi all'andamento economico dell'impresa.
Quindi, con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti che hanno percepito tali indennità negli anni 2008 e 2009 potranno far valere la tassazione più favorevole in presenza di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante le somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.
L'aliquota è applicabile in base ai criteri stabiliti con il DL 93 del 2008, che per il 2008 fissano a € 3.000,00 il reddito assoggettabile al regime agevolato e in presenza di un reddito massimo da lavoro dipendente nel 2007 pari a € 30.000,00. Per le annualità 2009 e 2010 i limiti sono stati innalzati a € 6.000,00 per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e a € 35.000,00 per il reddito da lavoro dipendente per gli anni 2008 e 2009.
Qual è il beneficio
La conseguenza diretta consiste in un risparmio di imposta immediato pari alla differenza fra l'aliquota ordinaria applicabile e l'aliquota agevolata. Ad esempio, se l' aliquota ordinaria applicabile sullo scaglione di reddito è il 27%, si ha un beneficio immediato del 17% pari alla differenza fra l'aliquota ordinaria (27%) e l'imposta sostitutiva del 10%.
Inoltre, poiché l'importo agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo, si determina una condizione di vantaggio indiretta derivante dall'aumento delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e carichi di famiglia. Si rammenta, infatti, che tali detrazioni sono commisurate al reddito complessivo e aumentano al decrescere dello stesso. Un ulteriore effetto positivo deriva dal minor prelievo fiscale relativo alle Addizionali regionale e comunale.
Come ottenere il rimborso
Per il 2008 e 2009, i lavoratori dipendenti possono recuperare l'Irpef pagata in più direttamente con la prossima dichiarazione dei redditi, superando la necessità di presentare dichiarazioni integrative o istanze di rimborso. Sarà lo stesso datore di lavoro a indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di elementi di produttività e redditività, per lavoro straordinario assoggettati a tassazione ordinaria anzichè ad imposta sostitutiva.
Si ricorda che le somme per i premi e il lavoro notturno o straordinario legati a incrementi di produttività corrisposte nel 2010, sono certificate dal datore di lavoro nel punto 93 del CUD

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