22/03/2011
Mediazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali.
DAL SITO www.noicisl.it
21/3/2011 - Mediazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali, da oggi si parte
Entra in vigore da oggi il Decreto legislativo del 4 marzo n.28 sulla mediazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali. Si tratta di una rivoluzione che porta l'Italia a riallinearsi ad altri Paesi europei, dove il ricorso alla conciliazione è da anni una realtà concreta ed efficace. Le parti saranno obbligate a cercare un accordo stragiudiziale per controversie attinenti a diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù..), divisione, eredità e patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, oltre a risarcimenti danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa.

L'applicazione della procedura obbligatoria di mediazione è stata rinviata di un anno per le controversie in materia di condominio e risarcimento danni per incidente d'auto".
"Il dato più rilevante è senz'altro il fatto che non si potrà fare causa a nessuno, ricorrendo alla giustizia ordinaria, senza il previo tentativo di mediazione. Solo in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, seguirà inevitabilmente la causa vera e propria davanti al giudice".
Quali sono le novità della legge? "Prima grossa novità è che il verbale di accordo che si dovesse formalizzare in sede di mediazione avrà effetti pari a quelli di una sentenza emessa in Tribunale. La novità di rilievo sta, più precisamente, nel fatto che, mentre prima tale accordo aveva solo e soltanto una valenza contrattuale e l'eventuale successivo mancato rispetto dell'accordo medesimo determinava soltanto un inadempimento contrattuale che costringeva le parti inevitabilmente a ricorrere al giudice (vanificando l'accordo a suo tempo raggiunto), dal prossimo 21 marzo, l'accordo formalizzato in sede di mediazione sarà, a tutti gli effetti, titolo esecutivo legittimante (nel caso di un successivo ed eventuale inadempimento) la parte interessata ad agire anche direttamente in via esecutiva (con la possibilità altresì di iscrizione di ipoteca sui beni del debitore).
Altro aspetto di novità è la tempistica: il procedimento di mediazione - come la legge espressamente prevede - deve concludersi inderogabilmente in un tempo non superiori a 4 mesi, decorrenti dal giorno del deposito dell'istanza presso l'organismo preposto alla conciliazione". Poi ci sono i costi: le spese per la mediazione sono molto più contenute rispetto a quelle della giustizia ordinaria. Esse sono dovute in solido dalle parti e riguardano l'intero procedimento di conciliazione a prescindere dal numero di incontri. L'indennità dovuta per l'attività di mediazione comprenderà due voci: le spese di avvio del procedimento e quelle di mediazione. Le spese di avvio sono stabilite nella misura fissa di euro 40,00 che la persona che decide di depositare domanda di conciliazione deve corrispondere contestualmente alla stessa domanda. Lo stesso importo dovrà essere versato dalla controparte contestualmente alla sua adesione al procedimento. A tale contributo si sommerà l'importo, a titolo di indennità, che ciascuna parte dovrà corrispondere al mediatore per l'attività di mediazione e che varia in relazione al valore di quanto è oggetto di contenzioso.

Dove si potrà conciliare ? L'organismo di mediazione può essere scelto liberamente dalle parti in lite tra enti di mediazione, siano essi pubblici o privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.