13/09/2011
deroga per i 10.000 lavoratori in mobilità - Mess. Inps
OGGETTO: deroga per i 10.000 lavoratori in mobilità - Mess. Inps

Vi inviamo il Messaggio Inps 12 agosto 2011 n. 16355 relativo ai lavoratori percettori di mobilità ordinaria o lunga o di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà (bancari) che, in base ai commi 5 e 5 bis dell’art. 12 della legge 122/2010 hanno diritto:
a) nel limite massimo di 10.000 unità, ad accedere al pensionamento in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge stessa, che introduce le c.d. finestre mobili (co.5);
b) in alternativa, per coloro che non rientreranno nelle 10.000 unità, al prolungamento delle prestazioni in corso, da realizzare con apposito decreto ministeriale (co.5 bis).

Con il messaggio in esame l’Inps comunica che, non essendo stato finora possibile concludere il previsto monitoraggio per individuare i 10.000 aventi diritto alla deroga (vedi anche nostre circolari del 26 aprile 2011 e 1 luglio 2011), l’istituto, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro, ha sospeso i trattamenti di sostegno al reddito per i quali è già decorso il termine di scadenza, ed ha contemporaneamente disposto, in via provvisoria, il pagamento delle stesse prestazioni per i mesi di luglio e agosto 2011 a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni previste (lavoratori in mobilità ordinaria o lunga o percettori di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà), hanno perfezionato il requisito per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2011 ed avrebbero potuto quindi percepire la pensione con decorrenza luglio 2011, in base alla prima finestra utile secondo la disciplina previgente la legge 122/2010.
Il messaggio precisa che, per i soggetti i quali, a monitoraggio concluso, rientreranno nei 10.000 previsti dal citato comma 5, tali somme saranno considerate come acconto sulla prestazione pensionistica, e saranno recuperate sugli arretrati. Invece, per i soggetti che non rientreranno nel limite di 10.000, e che avranno diritto, in base al comma 5 bis dello stesso art.12, al prolungamento delle prestazioni di sostegno al reddito fino alla nuova decorrenza della pensione, il pagamento di tale somme è da considerarsi anticipo sullo stesso.

Esprimiamo un giudizio critico sui tempi assai lunghi di applicazione della norma in questione, che non danno al momento certezze sui 10.000 aventi diritto al pensionamento e su chi invece avrà diritto al solo prolungamento dell’indennità di mobilità o delle prestazioni a carico dei fondi di solidarietà. Tuttavia il messaggio Inps in esame assicura la piena continuità del sostegno al reddito per i lavoratori coinvolti.
Restiamo impegnati a verificare, con Ministero del lavoro ed Inps, le possibilità di accelerare le procedure e dare finalmente le certezze necessarie.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto
Giorgio Santini

Il Segretario Confederale
Maurizio Petriccioli