09/11/2011
Sicurezza: pubblicato finalmente il decreto sugli ambienti confinati.
DPR SU AMBIENTI CONFINATI

FINALMENTE!!!

Il 23 novembre prossimo entreranno in vigore le norme in materia di sicurezza sul lavoro negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 è stato infatti pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 sul “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8.1
Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto c.a., era stato firmato dal Capo dello Stato ai primi di settembre, e da quella data era in attesa di pubblicazione sulla G.U.
Il D.P.R. è stato adottato a seguito dei gravi e numerosi infortuni con casi mortali negli ambienti confinati, occorsi in questi anni, contiene sostanzialmente due serie di misure:
1.· la prima (art. 2) concerne i requisiti professionali delle imprese e dei lavoratori autonomi ora necessari per operare negli ambienti confinati;
2.· la seconda (art. 3) reca nuove e specifiche procedure di sicurezza da adottare.

In sintesi gli aspetti più rilevanti del provvedimento
Il campo di applicazione, per comprendere chi è soggetto e quando le misure vanno applicate è il seguente :
- art. 66 del D.lgs 81/08 che individua: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, cunicoli e in generale ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili ove sia possibile il rilascio di gas;
- art. 121 del D.lgs 81/08 che individua: pozzi, fogne, camini e fosse in genere che per la natura geologica del terreno o per la vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione o decompressione, metanodotti, condutture gas che possono essere soggetti ad infiltrazioni pericolose;
- allegato IV punto 3 che cita: vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, tini, recipienti e silos e simili ( in rete o non ) anche se vuoti.
Il datore di lavoro committente é il soggetto tenuto ad applicare le nuove disposizioni e quindi é responsabile del controllo e della verifica dei requisiti delle imprese esecutrici e delle procedure di sicurezza . Le imprese ed i lavoratori autonomi devono possedere determinati requisiti per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati oltre alla generale osservanza delle norme di legge (effettuazione della formazione, possesso di idonei DPI, regolarità contributiva ( vedi Durc ) , applicazione delle norme contrattuali, ecc.). Essi sono:
1. obbligo per i lavoratori autonomi di aver effettuato la formazione ed essersi sottoposti a sorveglianza sanitaria ; quindi devono nominare il Medico Competente e frequentare un corso di formazione per la sicurezza secondo le modalità, i tempi ed i contenuti stabiliti prossimamente dalla Regione;
2. presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti confinati assunti a tempo indeterminato oppure con contratti certificati; come ad esempio: collaboratori a progetto e coordinati e continuativi.
Vanno poi adottate obbligatoriamente da parte del datore di lavoro committente e da parte di chi è chiamato ad operare negli ambienti confinati determinate procedure di sicurezza
NOTA A CURA DI MIMMO CONTU SEGRETARIO CISL