04/01/2012
Decreto mille proroghe: le norme sul lavoro.
OGGETTO: decreto “mille proroghe”: norme in materia di lavoro

NOTA DI GIORGIO SANTINI

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative“ (c.d. decreto “mille proroghe” 2012). Il provvedimento, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre e va ora convertito in legge, proroga, come avviene da diversi anni, una lunga serie di norme a scadenza. Per quanto riguarda il lavoro, vi segnalo l’art.6, che contiene:

- proroga al 2012 della concessione dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati, nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni, misura prevista “in via sperimentale per il triennio 2009-2011” dall’art. 19, comma 1, lettera c), del d.l. n. 185/2008;

- proroga al 2012 dell’equiparazione della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione, di cui fruiscono i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati (ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n.2/2009), al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto ai beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga (pari all’80% della retribuzione);

- proroga al 2012 della prestazione una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di cui all’art. 19, comma 2, della legge n.2/2009 e successive modificazioni, nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni. Tale misura era stata riconosciuta inizialmente per l’anno 2009. Successivamente, l’art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha ampliato, per il biennio 2010-2011, sia i requisiti richiesti che la misura della prestazione;

- proroga al 2012 della possibilità, prevista dall’articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di offrire prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi enti locali:
- per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito, nel limite massimo di 3000 euro per anno solare,
- per i lavoratori con contratto a tempo parziale purché con datore di lavoro diverso dal titolare del rapporto a tempo parziale.

Le proroghe di cui sopra, con i limiti di spesa ivi stabiliti per il 2012, avvengono a valere sulle risorse già stanziate dalle norme prorogate.

Valutiamo positivamente le proroghe, senz’altro utili in questa fase di crisi, in attesa dell’apertura del tavolo Governo – parti sociali sugli ammortizzatori sociali, sede in cui porteremo le nostre proposte per razionalizzare la materia e migliorare la tutela del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati.