In materia di Lavori socialmente utili, sono state introdotte alcune modifiche della legislazione nazionale attraverso la Legge finanziaria del 2004 (art.3, co.76,77,82):
In particolare, la Finanziaria ha prorogato la possibilità di stipulare convezioni con i singoli comuni, entro determinati tetti di spesa. Non è invece prevista la proroga di alcuni incentivi, quali la possibilità, per i comuni, di assumere LSU (in conseguenza delle norme stringenti relative al blocco del turn over nella Pubblica Amministrazione), la norma che autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a concedere ai comuni mutui a tasso agevolato per facilitare i progetti di stabilizzazione; la corresponsione anticipata dell’assegno LSU spettante fino a fine anno ai lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere un lavoro autonomo e neanche la possibilità di accedere al “prepensionamento”. Al momento perciò queste normative non sono più in vigore.
Pertanto, per le assunzioni di LSU da parte della Pubblica Amministrazione torna in vigore il decreto legislativo 468/97 che prevede per le qualifiche basse della P.A. una percentuale di assunzioni di LSU pari al 30% delle chiamate complessive.
La Regione Sarda, durante il mese di luglio, ha approvato le determinazioni relative agli incentivi previsti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Tali determinazioni danno gambe all’accordo che CGIL CISL UIL Regionali avevano sottoscritto con la vecchia Giunta Regionale nel mese di aprile di quest’anno, poi recepito dall’articolo 9 della legge Finanziaria regionale.
Ora quindi le procedure per applicare gli interventi di incentivazione sono operative.
Entrando nel merito delle questioni l’articolo 9 e le successive determinazioni delineano questo quadro:
a) Elenchi LSU: E’ istituito presso l’Assessorato regionale del lavoro l’elenco provinciale dei L.S.U. fruibile presso l’INSAR.
b) Copertura assegni (ASU): Per incentivare i Comuni e, in genere, gli Enti utilizzatori a procedere alle stabilizzazioni, la Regione può mettere a carico di quegli Enti, che non danno attuazione al piano di stabilizzazione, una parte dei costi relativi agli assegni spettanti ai lavoratori, nella misura del 25% ogni sei mesi. Come è noto finora la Regione paga il 50% dell’assegno (ASU) e l’altro 50% è a carico del Fondo per l’occupazione. Con questa nuova normativa una parte dei costi potrebbero essere addossati all’Ente Utilizzatore che non attua misure di stabilizzazione.
c) Società Miste:A favore degli enti utilizzatori che costituiscono società miste dirette alla stabilizzazione dei LSU (nella misura del 40% dell’organico), e’ previsto un contributo regionale, pari al 90% della quota di partecipazione al capitale sociale, con un massimale di euro 155.000.
d) Abrogazione articolo 15 L.37/98: E’ abrogato il contributo che la Regione corrispondeva, in base alla normativa precedente, agli Enti che affidavano servizi ad aziende private che assumevano LSU. Il contributo (pari ad euro 4131,00 per lavoratore stabilizzato e per un massimo di 5 anni) si continua ad erogare per le annualità relative a iniziative precedenti all’entrata in vigore della legge.
e) Microimprenditorialità: Vengono aumentati i contributi a fondo perduto concessi ai LSU che intraprendono un’attività autonoma. Il contributo è concesso nel limite di 70000,00 euro complessivi. In precedenza, il contributo a fondo perduto era di euro 30987,41 mentre euro 10329,14 venivano dati con un finanziamento a tasso molto vantaggioso. I lavoratori che, negli passati, hanno avuto il finanziamento, in sostituzione di esso, possono chiedere un ulteriore contributo a fondo perduto in misura pari alla quota già accordata.. Bisogna ricordare che in caso di costituzione di una cooperativa da parte dei lavoratori, per poter fruire del contributo, almeno il 60% dei lavoratori deve essere LSU. Se la compagine sociale è fatta di due lavoratori, per godere del contributo, almeno uno deve essere LSU. In ogni caso il totale dei contributi non può superare il limite stabilito dalla regola comunitaria “de minimis”: oltre 100.000 euro di contributo non possono essere concessi.. A questo contributo va aggiunto il contributo dell’INPS pari ad euro 9.000 per l’uscita dal bacino LSU.
f) Incentivi per assunzioni negli Enti pubblici e nelle aziende private: Il contributo agli enti pubblici e ai datori di lavoro privati è stato aumentato e portato ad euro 60.000,00 da erogare in rate annuali di 12.000 euro per ogni lavoratore assunto, per un massimo di 60 mesi. Per quanto riguarda i datori di lavoro privati, il contributo, se riferito a più assunzioni, potrà essere erogato nella quota massima stabilita dal regime comunitario “de minimis” sugli aiuti di stato per un totale di euro 100.000 nel triennio. Sono fatte salve le quote spettanti per il biennio successivo secondo le medesime regole del minimis. Per le assunzioni nelle imprese private sono da aggiungere i 9.000 euro dell’INPS (da erogare in tre anni).
La Regione ha aumentato, quindi, in materia consistente gli importi dei contributi da erogare per la stabilizzazione, sia in caso di auto impiego sia in caso di assunzioni presso gli Enti pubblici o datori di lavoro privati. Si tratta di cifre interessanti, anche perché aggiuntive rispetto a quelle provenienti dall’INPS. Tuttavia vi sono alcune difficoltà:
1) per le assunzioni: gli enti utilizzatori non possono assumere i LSU se non con le percentuali previste dal decreto legislativo 468/97 (30% del totale) e non in maniera diretta come prima. Inoltre la Finanziaria nazionale prevede che le assunzioni da parte degli Enti pubblici possono essere fatte nella misura del 50% delle cessazioni dell’anno precedente.
2) Per i datori di lavoro privati l’aumento rispetto al passato è meno consistente di quanto ipotizzato inizialmente, dovendosi limitare il contributo all’importo di 100.000 euro previsto dal De Minimis.
Nei prossimi giorni la CISL sensibilizzerà gli enti locali e la Regione affinché si completino alcuni progetti di stabilizzazione in atto attraverso le Società Miste, che potrebbero estendere il loro ambito di attività o il loro ambito territoriale di intervento. Inoltre, specie dove i numeri di LSU sono ridotti si potrebbe ricorrere allo strumento della stabilizzazione all’interno dell’Ente utilizzatore, poiché le cifre economiche sono veramente rilevanti. Tutto in vista della canonica scadenza del dicembre 2004.