31/01/2012
Decreto milleproroghe: sulle pensioni qualche modifica ma sono ancora insufficienti, secondo CGIL CISL UIL.
Oggetto: Conversione in legge DL 216/2011 (Milleproroghe) – norme previdenziali
In una nota a firma del segretario confederale Maurizio Ptericcioli, si illustrano le modifche apportate dal decreto milleproroghe alle norme previdenziali. Si prende atto delle modifiche, ma esse non sono sufficienti a dare risposte a tani lavoratori vicini alla pensione e lascia inalterate disuguaglianze ed ingiustizie. Una nota unitaria inviata ai parlamentari sottolinea gli apsetti negativi che permangono chiedendo ulteriori cambiamenti.

La NOTA DI PETRICCIOLI

Il 26 gennaio u.s. è stato approvato con voto di fiducia dalla Camera dei Deputati l’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del DL n. 216/2011 (cosiddetto decreto Milleproroghe), ora in discussione al Senato. Nel testo del provvedimento spiccano le seguenti norme di carattere previdenziale:

a) I lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto prima del 31 dicembre 2011 per effetto di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile o a causa di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, potranno accedere al pensionamento secondo la normativa previgente la legge 214/2011 (riforma pensioni Fornero) sempre che rientrino nell’ambito delle risorse stanziate dalla legge e in base ai criteri che verranno stabiliti dal decreto del Ministero del lavoro previsto dal comma 15 dell’art. 24 delle legge 214/2011 la cui emanazione viene differita al 30/6/2012. In ogni caso devono ricorrere le seguenti condizioni:
- la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi (comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o equipollenti) che saranno indicati nel medesimo decreto ministeriale;
- il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, vale a dire il 4/12/2011.

b) i lavoratori che alla data dal 4/12/2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore oppure per i quali, per effetto di accordi stipulati entro la stessa data, sia stato previsto l’accesso a tali fondi e che rientrano nelle deroghe previste dal comma 14 art. 24 legge n. 214/2011, resteranno a carico dei detti fondi fino almeno all’età di 60 anni (e non 59 come previsto in origine);

c) la penalizzazione prevista dal comma 10 art. 24 delle legge 214/2011 per chi accede alla pensione anticipata con meno di 62 anni di età non si applica se l’anzianità contributiva prevista (oltre 41 anni donne, oltre 42 anni uomini) – che deve essere maturata entro il 31/12/2017 - derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare, infortunio, malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Gli oneri derivanti dalle ultime due disposizioni saranno coperti dall’aumento di base dell’accisa sui tabacchi lavorati, mentre, per quanto riguarda le deroghe alla applicazione delle disposizioni delle norme introdotte dalla recente riforma delle pensioni, si prevede una clausola di salvaguardia per la quale se, in seguito all’inclusione dei nuovi beneficiari, si determinasse il raggiungimento del limite delle risorse stanziate dalla legge n. 214/2011, le ulteriori domande relative ai nuovi beneficiari potrebbero essere prese in considerazione solo a condizione che con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia venga stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato considerati prioritariamente i contributi per disoccupazione ed escludendo il contributo al Fondo di garanzia per TFR e il contributo di cui all’art. 25 c. 4 legge 845/1978.

Queste innovazioni risolvono solo parzialmente, ed in modo assolutamente insufficiente, alcuni dei problemi le OO.SS. hanno da tempo denunciato e segnalato al Governo.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori in esodo riteniamo che sia troppo restrittivo vincolare il beneficio alla cessazione del rapporto di lavoro entro il 31/12/2011 e all’accesso al pensionamento entro 24 mesi dalla data dell’entrata in vigore del DL 201/2011, mentre per quanto concerne l’eliminazione della penalizzazione in caso di pensione anticipata ad età inferiore ai 62 anni è iniquo non prendere in considerazione anche i periodi di maternità facoltativa, di cassa integrazione straordinaria e di riscatto di laurea.

Anche a tale riguardo, insieme alla Cgil e alla Uil abbiamo inviato ai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti, una lettera che vi rimettiamo in allegato nella quale sono esposte le nostre osservazioni. In via più generale continueremo ad insistere perché queste norme, così come altri aspetti della riforma, vengano modificati.
Tali emendamenti si aggiungono alle richieste già presentate unitariamente da Cisl, Cgil, Uil nel documento del 17 gennaio 2012, di cui riportiamo lo stralcio relativo ai soli contenuti di natura previdenziale.

in allegato il comunicato unitario.


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