RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO.
E' stato reso noto il testo del provvedimento che il Governo ha approvato e che ora passerà al vaglio del Parlamento. La CISL chiede che si apportino tutte le modifiche su alcune parti di esso.
Per quanto riguarda l'articolo 18:
LICENZIAMENTI PER MOTIVI DISCRIMINATORI
Prevedono sempre il reintegro del lavoratore indipendentemente dalla motivazione adottata e dalla
dimensione dell’impresa.
LICENZIAMENTI PER MOTIVI DISCIPLINARI
Quando il giudice accerta la mancanza di giusta causa del licenziamento possono verificarsi due situazioni:
a) in via principale il giudice condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore,
quando il fatto contestato al lavoratore non sia stato commesso, oppure si riferisca a
licenziamenti per motivazioni punibili con sanzioni inferiori, in base ai contratti collettivi di
lavoro.
b) In via secondaria, per le altre ipotesi il giudice condanna il datore di lavoro ad un
indennizzo da 15 a 27 mensilità quando accerta l’inesistenza dei motivi addotti dal datore di
lavoro e quindi la mancanza di giusta causa e giustificato motivo soggettivo.
LICENZIAMENTI PER MOTIVI ECONOMICI
Motivati da ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
E’ obbligatoria una procedura sindacale, preventiva al licenziamento, di conciliazione da
esperire tra datore di lavoro, lavoratore e organizzazioni sindacali presso la Direzione
Provinciale del Lavoro sui motivi del licenziamento e per le misure a favore del lavoratore
(ammortizzatori sociali- risorse per la ricollocazione). Si tratta di una novità che offre al
lavoratore tramite il sindacato una maggiore opportunità di tutela preventiva al licenziamento, oggi non prevista.
Se non si raggiunge la conciliazione e avviene il licenziamento, se il giudice accerta
l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo, condanna il datore di lavoro a indennizzare il
lavoratore da 15 a 27 mensilità, a seconda dell’anzianità del lavoratore.
Su forte istanza della Cisl nel testo del disegno di legge è stato positivamente chiarito che
debbono essere evitati ricorsi strumentali ai licenziamenti economici che dissimulino altre
motivazioni di natura discriminatoria o disciplinare.In questi casi il lavoratore avrà facoltà di provare in giudizio che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o
disciplinari e il giudice applica la relativa tutela, cioè in larghissima parte il reintegro.
Viene introdotto il rito processuale veloce specificatamente dedicato per le controversie in materia di lavoro
Contrariamente a quanto viene propagandato con intenti allarmistici da quanti minacciano con faciloneria un’esplosione di licenziamenti, l’art. 18, con le modifiche previste, continuerà a
mantenere un forte livello di tutela per i lavoratori in caso di licenziamento e a svolgere in modo adeguato la funzione di deterrente nei confronti delle volontà di discriminazioni e di abusi che dovessero verificarsi nei luoghi di lavoro.
in allegato il testo completo del volantino.