06/04/2012
Mercato del Lavoro: il disegno di legge presentato con alcune importanti modifiche.
Non solo articolo 18. Tutte le novità della riforma
LAVORO

Da conquiste del lavoro

di Ester Crea

La riforma del mercato della lavoro è contenuta in un disegno di legge di 70 articoli, disposti in otto diversi 'capi' e riempie una ottantina di pagine. Un provvedimento che fin dal titolo, evidenzia che si tratta di una riforma "in una prospettiva di crescita". Ma è proprio questa prospettiva di crescita che per la Cisl resta ancora tutta da costruire.
Insomma, la riforma del lavoro va bene. Il leader della Cisl, Raffaele Bonanni, l'ha definita "una soluzione ragionevole", riconoscendo al premier Mario Monti di essere stato di parola. Nessuno si illuda, però, che le nuove norme possano creare maggiore occupazione fintanto che non si rimetterà in moto l'economia del Paese. Gli ultimi dati diffusi dall'Istat e dalla Banca d'Italia stanno a lì a dimostrarlo. Stamattina il numero uno di via Po lo ha ribadito: "Ora bisogna occuparsi di quello che darà lavoro, perché la riforma non dà lavoro, la prima riforma in tal senso deve essere la concordia nazionale. È inutile ripetersi che tutto va male senza però muovere un dito per togliere gli ostacoli".
Sulla stessa linea il segretario generale aggiunto della Cisl, Giorgio Santini, per il quale "sicuramente questa è una riforma che può aiutare il lavoro e che dovrà aiutare soprattutto l'occupazione dei giovani, ma naturalmente da sola non basta perchè, per il lavoro e per l'occupazione, servono anche misure di sviluppo, misure di crescita, misure di investimento e la riduzione del carico fiscale, in modo tale che riparta davvero l'economia".
Nello specifico, Santini, ha espresso un "giudizio positivo" ed ha parlato di "equilibrio delle norme dopo le modifiche sui licenziamenti illegittimi". La parte migliore della riforma però riguarda la lotta alla precarietà, con il nuovo corso che dà più forza ai contratti tendenzialmente stabili rendendoli più convenienti rispetto agli altri. "Le altre forme contrattuali temporanee, a rischio di essere usate in maniera strumentale o di generare precarietà - ha aggiunto il segretario generale aggiunto Cisl -, dopo questa riforma avranno un costo maggiore dei rapporti di lavoro normali e anche delle regole più rigide per contrastare le tante forme di abuso che, effettivamente, si sono via via radicate nel nostro mercato del lavoro, a danno soprattutto dei giovani".
E proprio a vantaggio dei giovani va la scelta di privilegiare un solo contratto, quello di apprendistato, tendenzialmente stabilizzante, che, dopo i tre anni, per legge dovrà diventare stabile in una misura rilevante. "Credo sia un messaggio giusto, soprattutto in momenti di crisi come questi, in cui è importante che il lavoro abbia una sua stabilità, in modo particolare per chi è ancora fuori dal mondo lavorativo", ha concluso Santini.
Certo, sarà importante che l'iter parlamentare proceda spedito e che, laddove sia possibile, il testo possa ancora essere migliorato. Ma, al di là del merito, per la Cisl c'è anche un discorso di metodo da sottolineare. Vale a dire che la scelta dello strumento legislativo (ddl piuttosto che decreto) di per sé qualifica il valore e la portata della riforma. Riforma che, proprio in virtù degli ultimi chiarimenti è il risultato di una trattativa con le parti sociali. Di più, nell'articolato complessivo hanno trovato spazio molte delle proposte elaborate dalla Cisl, soprattutto in merito all'occupazione giovanile, alla riduzione delle forme degenerate di flessibilità e di precarietà e al miglioramento degli ammortizzatori sociali, oltre alla mediazione, ragionevole ed utile, sull'articolo 18. Non è poca cosa, soprattutto considerate le premesse con cui questo Governo si era presentato ed il disastroso precedente della riforma previdenziale.

Ma vediamo, in dettaglio, cosa prevede il testo ora all'esame delle Camere.
- CONTRATTI. Si punta sull'apprendistato e sul suo valore formativo. Si collega l'assunzione di nuovi apprendisti alla stabilizzazione avvenuta in precedenza e si alza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati (da 1 a 1 a 3 a 2). Si collegano le nuove assunzioni alle stabilizzazioni avvenute in precedenza (30% nel periodo transitorio, 50% a regime). Stretta sui contratti a termine con la previsione di un intervallo di 60 giorni tra un contratto e l'altro (ora sono 10) per un contratto inferiore a 6 mesi e di 90 giorni per una durata superiore.

- STANGATA CO.CO.PRO. Definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non solo esecutive o ripetitive. Sono vietate le clausole che consentono il recesso prima della fine del progetto. Se manca un progetto specifico il contratto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per i collaboratori è previsto l'aumento dell'aliquota contributiva di un punto l'anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% prevista per il lavoro dipendente (fino al 24% per chi è iscritto a gestione separata e ad altre gestioni o pensionati).

- ART. 18. E' stato il punto più controverso e quello sul quale è stata inserita una modifica. Nel caso di licenziamento discriminatorio il giudice dispone la reintegrazione nel posto di lavoro quale che sia la dimensione di impresa. Nel caso di licenziamento disciplinare il giudice ha facoltà di scegliere tra reintegrazione (in caso di licenziamento manifestamente infondato) e indennizzo (che passa dalle 15-27 mensilità inizialmente previste a 12-24). Nel caso di licenziamento per motivi economici ritenuto illegittimo dal giudice il datore di lavoro sarà condannato al pagamento di un'indennità. Ma nel caso di "manifesta insussistenza" del motivo economico il giudice potrà prevedere anche la reintegrazione. Sarà sempre obbligatorio indicare i motivi del licenziamento. E' prevista l'introduzione di un processo speciale abbreviato per le controversie in materia di licenziamento.

- ASPI. La nuova assicurazione sociale per l'impiego è destinata a sostituire a regime, nel 2017, l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti purché possano contare su 2 anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro nell'ultimo biennio. Sarà pari al 75% della retribuzione fino a 1.150 euro e al 25% oltre questa soglia per un tetto massimo di 1.119 euro lordi al mese. E' prevista una fase transitoria per il passaggio del periodo dagli 8 mesi attuali (12 per gli over 50) ai 12 dell'Aspi (18 per gli over 55). La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennità. L'aliquota è pari a quella attuale per i lavoratori a tempo indeterminato (1,3%) ma sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine (da restituire in caso di stabilizzazione del contratto). Andrà a regime nel 2013.

- CONTRIBUTO LICENZIAMENTO. Il datore di lavoro all'atto del licenziamento dovrà versare all'Inps mezza mensilità ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (in vigore dal 2013).

- CIGS. La necessità di eliminare a decorrere dal 2014 i casi in cui la cassa integrazione straordinaria copre esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro porta all'eliminazione della causale per cessazione di attività. La Cigs viene estesa a regime per le imprese del commercio tra i 50 e i 200 dipendenti, le agenzie di viaggio sopra i 50 e le imprese di vigilanza sopra i 15.

- FONDO SOLIDARIETA' PER SETTORI NON COPERTI DA CASSA INTEGRAZIONE. per le aziende non coperte dalla cig straordinaria arriva un fondo di solidarietà. La contribuzione dovrà essere a carico del datore di lavoro (2/3) e del lavoratore (1/3) e ci sarà l'obbligo di bilancio in pareggio.

- TUTELA LAVORATORI ANZIANI. Sono possibili accordi per esodi di lavoratori anziani (che raggiungano la pensione nei quattro anni successivi al licenziamento) e la loro tutela con un indennità in attesa dell'accesso alla pensione con costi a carico dei datori di lavoro.

- EQUITA' DI GENERE. Norme di contrasto alle dimissioni in bianco e il rafforzamento fino a tre anni di età del bambino del regime di convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri (al momento è un anno).

- CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PAPA'. Viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio (tre giorni) e si approva il regolamento che disciplina le quote rosa nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.