17/05/2012
Disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nel settore dei trasporti.
Decreto legge relativo a disposizioni urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

Nella giornata di lunedì, 14 maggio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n.111, il Decreto legge del 12 maggio 2012, n.57 dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.”
Il provvedimento entrato in vigore il giorno della pubblicazione ufficiale, prevede espressamente, in apparente contrasto con il titolo specifico del decreto, due precisi rinvii, mediante i quali: si posticipa (ancora una volta) l’entrata in vigore della normativa speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'art.3, comma 3, ultimo periodo, del dlgs. 81 del 2008 s.m., procedendo anche ad abrogare la disposizione, ivi predisposta, secondo la quale decorso il termine temporale introdotto dalla normativa, senza giungere all’elaborazione dei decreti specifici, avrebbe dovuto trovare applicazione, anche per tali settori lavorativi, l’articolato del dlgs. 81/08 s.m..;

si posticipa (ancora una volta) la data ultima, entro la quale i datori di lavoro, delle realtà lavorative fino a 10 lavoratori, possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, anziché doverla svolgere sulla base delle procedure standardizzate, di cui agli articoli 6, comma 8, lett. f) e 29, comma 5, o, comunque, elaborando il documento di valutazione dei rischi, al pari di tutte le altre aziende.
A tale riguardo, a mero commento di merito, evidenziamo che sul piano operativo non si coglie alcuna ragione concreta a sostegno di questa duplice proroga, tenuto conto che:
- nel primo caso, i decreti legislativi di riferimento (dlgs 298/99, dlgs 271/99 e dlgs 272/99) sono stati da tempo rielaborati – con il contributo rilevante delle Parti sociali (di cui le organizzazioni sindacali, confederali nazionali e di categoria) – con intervenuti anche finalizzati al coordinarli con la disciplina introdotta dal dlgs 81/08 s.m.;

- per il secondo caso, nel pieno rispetto della scadenza legislativa prevista, il Comitato tecnico, istituito presso la Commissione consultiva permanente (di cui la CISL ne è componente ufficiale, in entrambi gli organismi), ha da pochi giorni terminato l’elaborazione delle procedure standardizzate (con la relativa informale sperimentazione in alcune realtà aziendali, interessate per dimensione aziendale).
A rinforzo delle perplessità nutrite nei confronti dei su richiamati interventi, di cui la necessità dei provvedimenti normativi in commento è di estrema urgenza e primaria importanza, vista la particolare concentrazione di rischiosità che si registra in entrambi i contesti interessati (per i settori del trasporto, data dalla pericolosità delle lavorazioni e l’alta interferenzialità delle lavorazioni, e per le microimprese, vista la ridotta attenzione ai temi della tutela della salute e sicurezza, a partire proprio dalla frequente assenza della valutazione dei rischi), si ricorda che nell’ottobre scorso nei confronti dell’Italia, da parte della Commissione europea, è stata aperta una Procedura di infrazione (2010/4227).
Tra gli otto punti evidenziati dal livello comunitario, di non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE relativa all’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, al quarto punto si sottolineava (già) espressamente che il prolungarsi della deroga concessa ai datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori (prevista all’art.29, comma 5, del dlgs 81/08 s.m.), di non redigere il documento di valutazione dei rischi, potendolo sostituire con mera autocertificazione dell’avvenuta valutazione, risultava «in palese contrato con l’art.9, comma 1, lettera a, della direttiva 89/391», determinando per l’Italia una condizione di messa in mora, che oggi, con i reiterati rinvii, si aggrava ulteriormente.
Tenuto conto che il decreto legge del 12 maggio 2012, n.57, dovrà essere convertito in legge, in sede parlamentare, entro 60gg., per poter essere definitivo, bisognerà comunque attendere gli sviluppi della situazione.
Nota a cura del segretario confederale Fulvio Giacomassi.