Oggetto: trattamento di maternità e disoccupazione con i requisiti ridotti
La circolare Inps del 9 gennaio scorso (file allegato in sezione documenti), prevede che il trattamento economico di maternità spetta alla lavoratrice anche se il congedo di maternità ha inizio dopo sessanta giorni la cessazione del rapporto di lavoro, purché la lavoratrice, all’inizio del congedo, risulti disoccupata e titolare dell’indennità di disoccupazione: in tal caso, l’interessata ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché quella di disoccupazione. La norma, finora applicata soltanto in caso di disoccupazione ordinaria, è stata estesa anche all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
a cura di ALAI nazionale