02/07/2006
Circolare lavoro a progetto sui call center: le valutazioni della CISL
Il nuovo Ministro del Lavoro, Cesare Damiano, ha diramato una circolare che precisa l'ambito di applicazione del contratto a progetto nel settore dei call center: giudizio positivo sia per il contenuto che per il metodo. Ma la via maestra per evitare gli abusi dell'utilizzo di COCOCO e lavoro a progetto è la riduzione della forbice dei costi tra lavoro parasubordinato e lavoro dipendente.


OGGETTO: lavoro a progetto nei call center.
Circolare Ministero del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha emanato nei giorni scorsi, dopo alcuni incontri con sindacati e imprenditori, la circolare n. 17/2006 (nella sezione documenti), applicativa degli articoli 61 e seguenti del d. lgs. 276/03, con la quale fornisce indicazioni operative al personale ispettivo del Ministero stesso e degli Istituti previdenziali, relativamente all’utilizzo del lavoro a progetto nei call center.
L’intervento si è reso necessario perché, anche dopo l’entrata in vigore delle nuove norme, oramai a regime dopo la fine della fase transitoria, si continua a riscontrare un utilizzo massiccio, e spesso distorto, delle co.co.co. a progetto in alcune attività, nonostante il rigore della normativa e gli sforzi del sindacato che ha tentato, con una serie di accordi, di arginare le derive peggiori.
La nuova circolare, nel riprendere e specificare i contenuti dell’art. 61 del d.lgs. 276/03, ribadisce che “la finalità di tale disposizione è quella di delimitare l’utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché effettivamente riconducibili alla realizzazione di un programma o progetto o fasi di esso gestite dal lavoratore in funzione del risultato”. In questo viene confermata l’interpretazione già fornita con la prima circolare emanata sul tema, la n. 1 del 2004 (vedi circ. del Dipartimento 186 del 19 gennaio 2004)
Su queste basi, la circolare afferma che un progetto, un programma di lavoro od una fase di esso possono essere individuati anche nell'ambito delle attività fornite dai call center purché essi configurino un risultato che l'operatore telefonico assume l'obbligo di eseguire entro un termine prestabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro.
Dal punto di vista operativo la circolare spiega che:
·il progetto o programma deve essere individuato con riferimento ad una specifica e singola "campagna" la cui durata costituisce il riferimento per la durata del contratto di lavoro a progetto;
·il progetto o programma deve specificare il committente finale cui è riconducibile la campagna, la durata della campagna, il tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito di tale campagna (promozione, vendita, sondaggi, ecc.); la tipologia di prodotti o servizi oggetto dell'attività richiesta; la tipologia di clientela da contattare.
Da ciò la circolare fa derivare una distinzione tra attività out bound e attività in bound.
Per le prime, configurandosi una situazione in cui il collaboratore deve contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente, è utilizzabile il contratto a progetto. In questi casi infatti il collaboratore può prefigurare il contenuto della sua prestazione sulla base del risultato oggettivamente individuato e può autodeterminare il ritmo di lavoro.
Per le seconde invece, quelle tipiche del customer care, il collaboratore non può in alcun modo pianificare ed autogestire la propria attività, che consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell'utenza. In questi casi, qualora il personale ispettivo verifichi che l'attività lavorativa è disciplinata da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, dovrà procedere riconducendo tale attività alla subordinazione, adottando i conseguenti provvedimenti di carattere sanzionatorio e contributivo.
Infine la circolare fornisce al personale ispettivo i requisiti essenziali per valutare, da una parte, l’autonomia della prestazione, dall’altra, le forme consentite di coordinamento.
Ai fini dell’applicazione delle indicazioni fornite, la circolare affida alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro una attività di informazione e di accompagnamento al sistema delle imprese, con tempi e modalità che verranno stabiliti dalla Commissione centrale di coordinamento di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 124/2004.
Valutiamo positivamente l’intervento del Ministro del Lavoro, sia perché affronta con realismo operativo il difficile tema del lavoro nei call center, sia perché, più in generale, sembrerebbe voler superare le sterili polemiche relative alla legge Biagi, assumendo come primo atto in materia una circolare interpretativa della legge stessa, che riconosce piena validità politica ad una parte di essa assai qualificante, e che peraltro riprende, nei suoi contenuti principali, una bozza di circolare preparata dal precedente Ministro del lavoro, e mai emanata. Positivo è pure l’avere emanato il provvedimento dopo avere sentito le parti sociali. Auspichiamo che il dibattito e, soprattutto, le decisioni politiche ed operative relative al mercato del lavoro siano caratterizzati, anche per il futuro, da un clima costruttivo.
Ribadiamo, infine, che la via maestra per ridurre gli abusi relativi all’utilizzo di co.co.pro. è la riduzione della forbice contributiva tra collaboratori e lavoratori dipendenti, con una progressiva parificazione delle aliquote, proposta che è anche funzionale al miglioramento delle prestazioni per questi lavoratori.

Nota a cura della segreteria confederale