21/08/2006
Totalizzazione dei contributi: nota ALAI e INAS
TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il decreto legislativo 42 del 16 febbraio 2006
La totalizzazione è il meccanismo attraverso il quale al lavoratore è consentito di cumulare gratuitamente diversi periodi assicurativi, versati in più gestioni previdenziali, per ottenere un unico trattamento pensionistico.Questo meccanismo è alternativo alla ricongiunzione onerosa ed è stato introdotto grazie alla sentenza della Corte costituzionale 61/99 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articolI 1 e 2 della legge 45/90.
Dopo un percorso istituzionale tormentato, durato alcuni anni, finalmente si è arrivati al decreto summenzionato che abolisce sia l’articolo 71 della legge 388, sia il decreto ministeriale 57/2003.

Chi può utilizzare la totalizzazione ?
Tutti i lavoratori che, nel corso della loro vita, hanno svolto attività di diverso genere. Particolarmente interessati saranno ovviamente i più giovani, date le caratteristiche del mercato del lavoro: è sempre più difficile che un lavoratore operi per tutta la vita nella stessa azienda.Dunque la totalizzazione potrà essere utilizzata da coloro che sono stati iscritti a due o più gestioni (assicurazione generale obbligatoria, forme sostitutive, esclusive, esonerative della stessa, gestioni di enti privatizzati, fondo per il clero etc.)

Benefici della totalizzazione:
Con la totalizzazione si possono ottenere dei trattamenti pensionistici:
·Pensione di vecchiaia, al compimento dei 65 anni, con almeno 20 anni di contributi e in presenza di ulteriori requisiti richiesti nei vari ordinamenti.

·Pensione di anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, con almeno 40 anni di contribuzione e ulteriori requisiti prevsiti dai diversi ordinamenti.

·Pensione di inabilità assoluta e permanente, in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto quando diviene inabile.
·Pensione ai superstiti, nei confronti dei superstiti dell’assicurato, deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. Occorre, però, aver maturato i requisiti richiesti nella gestione nella quale l’assicurato deceduto era iscritto al momento del decesso.
Le condizioni per poter fruire della totalizzazione
·I periodi assicurativi da cumulare non possono essere coincidenti.
·Ogni periodo non deve essere inferiore a sei anni.
·Si possono totalizzare i periodi versati nelle gestioni previdenziali ( INPS, INPDAP, Casse liberi professionisti, Gestione separata dell’INPS).· E’ necessario però che, sommando tutti i periodi, il lavoratore raggiunga almeno 20 anni di contributi ed abbia raggiunto i 65 anni o, in alternativa, abbia 40 anni di contribuzione.
·La totalizzazione non si può effettuare se il richiedente è già titolare di pensione presso una delle gestioni interessate o se ha accettato un provvedimento di ricongiunzione.
Il trattamento pensionistico in totalizzazione è calcolato sulla base del sistema contributivo e la domanda di totalizzazione va presentata alla gestione previdenziale di ultima iscrizione del lavoratore.
La decorrenza sarà dal primo del giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e, nel caso di pensione ai superstiti, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.
Ogni gestione pagherà la propria quota, ma il lavoratore avrà un unico trattamento di pensione liquidato e corrisposto dall’INPS, in quanto saranno stipulate delle convenzioni in questo senso.
La totalizzazione e quindi un trattamento pensionistico in totalizzazione sarà preclusa nel caso in cui il lavoratore abbia richiesto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, la restituzione dei contributi.

NOTA a cura di ALAI tratta da foglio informativo INAS.
Per informazioni ci si può rivolgere ad ALAI (0703490235) e naturalmente agli uffici dell'INAS