Proseguono le schede di lettura della L. 626 sulla sicurezza, a cura di Sergio Melis responsabile dello sportello 626 della Cisl di Cagliari).
Organizzazione del lavoro e Decreto legislativo 626/94.
Il datore di lavoro ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie ai fini della sicurezza. Per dovere di sicurezza bisogna intendere non solo “il comportamento attivo” cioè quello di adottare le misure di sicurezza, “ma anche quello negativo di astenersi da ogni iniziativa o comportamento che possa risultare pregiudizievole per l’integrità psico-fisica del prestatore di lavoro” (1).
a) Quando i ritmi di lavoro risultano eccessivi ed i riposi (giornalieri e settimanali) nonché le ferie, non vengono rispettati, o, ancora peggio,il loro godimento è rinviato “sine die”, ci troviamo davanti ad un comportamento illegittimo del datore di lavoro.
b) Quando, ad esempio, il numero dei dipendenti di un reparto ospedaliero, con funzioni anche di urgenza, è lo stesso di 20 anni fa, ma meno della metà svolge le mansioni originarie, oppure quando in un reparto di ostetricia, le ostetriche e le infermiere pediatriche sono presenti in modo considerevolmente diverso il giorno e la notte, come se le nascite fossero tutte concentrate in certe ore del mattino per poi quasi scomparire, ancora una volta ci si trova davanti ad un comportamento non congruo dal punto di vista organizzativo, nonché degli obblighi di sicurezza,da parte del datore di lavoro.
Gli esempi (non ipotetici) mettono in evidenza che il problema relativo ai ritmi e ai carichi di lavoro e organici non sono in genere ritenuti un problema. “Non possiamo licenziare chi non può più svolgere la propria mansione”, “non possiamo negare la «104», non possiamo assumere altro personale, abbiamo le mani legate”,così rispondono i dirigenti dei reparti (a nome e per conto del datore di lavoro?) ai lavoratori che si lamentano.
Lo scarica barile e il ridurre i costi è il “leit-motiv” di questi ultimi anni in quasi tutti settori produttivi. In molte situazioni, però, siamo al punto che, come l’aneddoto popolare fa dire al padrone, “l’asino è morto proprio quando aveva imparato a campare senza mangiare”. Pare, infatti, che coloro i quali sono per la legge responsabili sottovalutino notevolmente i loro obblighi .
È vero che il nostro sistema normativo sulla sicurezza e salute dei lavoratori è stato definito “alluvionale” (2): non risparmia nulla, infatti, sul numero delle leggi (poco meno di 400) e sulla qualità (art. 32 della Costituzione, art. 2087 del Codice Civile, Dpr. 547/55 e 303/56, art. 9 dello Statuto dei Lavoratori L. 300/70 D. lgs. 626/94 ecc.), ma molti di coloro che hanno il dovere di metterlo in pratica sembra diano per scontato che non potranno mai essere perseguiti.
Si dice (ma forse è una leggenda metropolitana) che i controlli non si fanno perché gli “ispettori” non possono più anticipare i soldi del carburante della propria automobile per recarsi sui luoghi di lavoro . Tutti i licenziati ingiustamente sarebbero ben disposti a pagare il “ticket” per la benzina, perché gli ispettori del Ministero del lavoro, dell’Inps e dell’Inail visitino le loro ex aziende e verifichino l’andamento dei turni, delle ferie, dei riposi giornalieri e settimanali, gli organici ecc.
Sergio Melis
Note.
1) Marco Lai, Flessibilità e sicurezza del lavoro, Giappichelli editore, Torino, pag. 21.
2) In tal senso le conclusioni della commissione parlamentare Smuraglia, del 22 luglio 1997.
Artt. 32, 35 e 41 della Costituzione italiana;
Art.2087 del Codice Civile;
D. lgs 626/94, art. 3, c. 1, lett. f
D. lgs 626/94, art. 4, c. 5