Assegni nucleo familiare: la nuova normativa prevista dalla Finanziaria
Una Nota della Cisl confederale.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
nota di Elio Corrente
Il comma 11 Della legge finanziaria per l’anno 2007 ha apportato modifiche rilevanti alla disciplina vigente in materia di assegno per il nucleo familiare .
La circolare INPS n.13 del 12 gennaio 2007, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, illustra la disciplina in oggetto.
A decorrere dal 1 gennaio 2007 sono maggiorati gli importi dell’assegno per i nuclei familiari che al loro interno vedono la presenza di figli, nonché sono rideterminati i livelli di reddito familiare per poter fruire della prestazione.
Di conseguenza, devono essere rimodulate alcune tabelle in vigore, riferite alla presenza dei figli, a seconda che si tratti di:
a)tipologie di nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili;
b)tipologie di nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili. Per tale tipologia di nucleo familiare sono previsti assegni aggiuntivi in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore, che variano in funzione del reddito familiare e del numero dei componenti;
c)altre tipologie di nucleo familiare, in cui siano presenti figli. Si tratta di:
•nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili;
•nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile;
•nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui sia presente almeno un componente inabile;
•nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia
presente almeno un componente inabile;
•nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;
•nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori, e con almeno un figlio maggiorenne inabile;
•nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.
La legge 296/06 ha anche stabilito che, nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano, al pari dei figli minori, anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti .
Gli importi dell’assegno per il nucleo familiare ed i livelli di reddito derivanti dalle lettere a) e b) sono rideterminati secondo quanto stabilito dalla tabella 1 allegata alla legge finanziaria per l’anno 2007. Tabella che si riporta in allegato nella sua interezza. Con tale rideterminazione, si supera l’ampio intervallo esistente tra le soglie di reddito esistenti che comportava, in base alla normativa previgente, una notevole riduzione o la perdita della prestazione a fronte di un minimo aumento del reddito familiare. Con la nuova rideterminazione i livelli di reddito sono più graduati in quanto, ad ogni 100 euro di aumento del reddito familiare, l’importo dell’assegno decresce di una cifra prefissata, che va da un massimo di 25 euro ad un minimo di 0,5 euro.
Gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli, come da lettera c), sono rivalutati del 15%. Per dette tipologie di nucleo familiare variano pertanto soltanto gli importi dell’assegno (rivalutati del 15%), in quanto restano invariati i livelli di reddito familiare (in vigore dal 1 luglio 2006), che non subiscono né rimodulazione, né rivalutazione .
Le altre tabelle, riferite a nuclei familiari senza figli, restano invariate, sia per quanto riguarda gli importi che i livelli di reddito. Restano valide quelle in vigore al 1 luglio 2006 e, pertanto, non sono modificati gli importi dell’assegno ed i livelli di reddito per:
nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli, in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile;
nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli, in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile;
nuclei familiari (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote) senza figli, in cui non siano presenti componenti inabili;
nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli, con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui non siano presenti componenti inabili;
nuclei familiari (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote) senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile;
nuclei monoparentali (richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli, con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui solo il richiedente sia inabile.
La legge 296/06 ha infatti stabilito che i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare restano fermi per l’anno 2007 e trovano applicazione,per tutele tabelle, a decorrere dall’anno 2008, con effetto dal 1 luglio 2008.
La legge finanziaria 2007 ha inoltre previsto una eventuale ed ulteriore rimodulazione dei livelli di reddito e degli importi degli assegni, sia per i nuclei con figli che per i nuclei senza figli, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze. La rimodulazione dovrà fare riferimento anche alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
su documenti il testo della legge finanziaria in formato pdf