Una nota di Sergio Melis – responsabile sportello 62 Cisl Cagliari
Il testo unico sulla sicurezza: sarà la volta buona?
Il 16 febbraio u.s. il Consiglio dei Ministri ha licenziato lo schema di Disegno di legge recante “Delega al governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza del lavoro”. L’articolato è composto da un solo articolo suddiviso in sette commi.
E’ dal 1978, con l’art. 24 della L. 833 (Riforma sanitaria) che il legislatore ha posto la questione del riordino della normativa generale sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Si può dire che, da allora, in ogni legislatura questo tema sia stato all’ordine del giorno. Infatti, alla fine degli anni 80, la commissione Lama lavorò su queste problematiche senza raggiungere alcun risultato. Nel 1997, la Commissione Lavoro del Senato guidata dal senatore Smuraglia elaborò il documento “Indagine Conoscitiva sulla Sicurezza e l’Igiene del Lavoro” dove fu messa in evidenza l’assoluta necessità di un provvedimento legislativo che raccogliesse e coordinasse le norme vigenti. La predisposizione di uno schema di Testo Unico, approvato dalla stessa Commissione Lavoro del Senato, non iniziò neppure l’iter legislativo. “L’utilità di predisporre un Testo Unico di riordino della complessa normativa in materia di sicurezza del lavoro era stata poi ribadita nel Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia presentato dal nuovo Governo di centro-destra nell’ottobre 2001.” “Dopo un acceso confronto che, oltre alle parti sociali ed alle associazioni interessate, ha visto coinvolti gli stessi organi istituzionali (cfr. i pareri critici espressi dal Consiglio di Stato – adunanze del 31 gennaio e del 4 aprile 2005- e dalla Conferenza delle Regioni, 3 marzo 2005) avente come principale obiettivo di contesa l’esatto riparto delle competenze in una materia – la tutela e la sicurezza del lavoro – di legislazione concorrente, il Governo, nel maggio 2005, optava per il non esercizio della delega”.(1)
Due osservazioni tratte rispettivamente dalle note di Cinzia Frascheri e di Marco Lai sul tema della “nuova proposta” di testo unico:
Nel commento a caldo , Cinzia Frascheri fa notare che sembra si voglia solo “attuare un mero lavoro di modifica e di restyling lasciando fuori il più ampio e necessario lavoro di proposta di disposizioni nuove e di armonizzazione con altre normative non direttamente ricomprese, ad oggi, nell’alveo delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.(2)
Di particolare rilievo, mette in evidenza Marco Lai, è la “clausola di salvaguardia” , da ultimo introdotta, secondo cui i decreti di attuazione della delega, da emanare entro 12 mesi, “non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze”(art.1, comma 3°).(3)
Ciò significa che il nuovo testo unico non potrà contraddire una serie di fondamentali norme in materie tra le quali a titolo esemplificativo ricordiamo:
1) La nostra Costituzione, che all’art. 32 dispone “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività”, intendendo per il termine salute la definizione proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè, non solo come assenza di malattia ma come “stato di benessere fisico, mentale e sociale”. Sulla base di tale norma la Suprema Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la giurisprudenza hanno spiegato ed indicato che il diritto alla salute è fondamentale ed “assoluto a favore di ogni individuo”(4) Anche l’art. 41 definisce l’iniziativa economica privata libera, ma stabilisce che “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza ed alla libertà umana”.
2) L’art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle condizioni del lavoro) “divenuto poi archetipo a livello internazionale”(5) dispone che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
3) Inoltre, dalla metà degli anni 50 del secolo scorso, ha preso avvio la produzione di una serie di disposizioni più specifiche e tecniche riferite alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali disposizioni, tra cui il DPR n° 547/1955 che contiene le norme per la prevenzione degli infortuni nel lavoro composto da 406 articoli, il DPR n° 164/1956 che contiene norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, il DPR n°303/1956, Norme generali per l’igiene del lavoro, il DPR n° 320/1956 per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo e diversi altri. “Il complesso imponente dei provvedimenti citati contiene una serie numerosissima di disposizioni – quasi tutte assistite da sanzioni penali – di carattere specifico, le quali, peraltro, non sempre risultano facilmente applicabili”.(6)
4) Norme importantissime emanate negli anni 70 sono la L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) che con l’art. 9 stabilisce che “i lavoratori, mediante loro rappresentanze hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali” e la 833/78 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) che all’art. 20 comma 3 prevede che “gli interventi di prevenzione relativi a misure non previste da specifiche norme di legge, siano effettuati sulla base di verifiche congiunte tra unità sanitaria locali, datore di lavoro e rappresentanze sindacali” (7)
5) Il D. Lgs 277/91 (Piombo, amianto, rumore) in base all’art. 118 del trattato istitutivo della Comunità Europea ha iniziato ad ottemperare all’obbligo di aggiornare le norme in tema di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro recependo 5 direttive (8) in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; il D. Lgs. 626/94 ha recepito 8 direttive (9) (alle quali se ne sono aggiunte nel tempo alcune altre) divenendo così la norma di riferimento. E’ importante notare, anche in questo provvedimento, che l’art. 98 sancisce che “restano in vigore, in quanto non specificatamente modificato dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro”.
Per concludere.
E’ importante sapere che anche in questa legislatura viene ribadita l’importanza della problematica della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e che il legislatore voglia mettere in “ordine” la normativa del nostro Paese. CGIL – CISL – UIL, con le loro strutture tecniche stanno seguendo ed intervenendo passo passo sulla questione. L’auspicio è che questa volta si riesca a realizzare un proposito fatto ormai quasi 30 anni fa.
Note.
1) Marco Lai, La delega per l’adozione del testo unico sulla sicurezza del lavoro, spunti di riflessione.
(Responsabile dell’area giuslavoristica presso il Centro Studi Nazionale Cisl di Firenze )
2) Cinzia Frascheri, Commenti a ventiquattro ore dal varo ufficiale della Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza del lavoro.
(Responsabile nazionale salute e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità sociale delle imprese)
3) Marco Lai, La delega per l’adozione del testo unico sulla sicurezza del lavoro, spunti di riflessione.
(Responsabile dell’area giuslavoristica presso il Centro Studi Nazionale Cisl di Firenze )
4) Marco Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, G. Giappichelli Editore –Torino, 2002 pag. 6.
(Responsabile dell’area giuslavoristica presso il Centro Studi Nazionale Cisl di Firenze )
5) Cinzia Frascheri, Stress sul lavoro, Maggioli editore, 2006, pag, 46.
(Responsabile nazionale salute e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità sociale delle imprese)
6) Luisa Galantino, La sicurezza del lavoro, Giuffrè editore, Milano, 1995, pag. 6.
7) Luisa Galantino, La sicurezza del lavoro, Giuffrè editore, Milano, 1995, pag. 9.
8) (n°. 80/1107/CEE, n° 82/605/CEE, n°. 83/477/CEE, n°. 86/188/CEE, n°88/642/CEE)
9) (n°.89/391/CEE, n°89/654/CEE, n°.89/655/CEE, n°.89/656/CEE, n°.90/269/CEE, n°.90/270/CEE, n°.90/394/CEE, n°.90/679/CEE,) successive [n°93/88/CEE n°.95/63/CEE, n°.97/42/CE. n°.98/24/CE, n°.99/38/CE, n°.99/92/CE, n°.2001/45/CE, n°.2003/10/CEE] coordinato con D. Lgs n. 242, del 19 marzo 1996 e aggiornato con D. Lgs n. 359, del 4 agosto 1999 (Uso delle attrezzature di lavoro);D. Lgs n.66, del 25 febbraio 2000 (Agenti cancerogeni e mutageni); L. n. 422, del 29 dicembre 2000 (Videoterminali); L. n. 1, dell’8 gennaio 2002 (Allargamento della figura del medico competente);D. Lgs n.25, del 2 febbraio 2002 (Agenti chimici); L. n. 39, del 1° marzo 2002 (Variazioni agli articoli 4 e 8 del D. Lgs 626/94);D. Lgs n. 233, del 12 giugno 2003 (Responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione); D. Lgs n. 235, dell’8 luglio 2003 (Uso delle attrezzature di lavoro);D. Lgs n. 195, del 10 aprile 2006 (Rumore).