20/07/2007
Accordo sulle pensioni: la circolare esplicativa della Cisl Confederale
A seguito dell'accordo sulle pensioni di questa notte (il testo nella sezione documenti/moduli), la confederazione ha diramato una circolare a firma del segretario generale Raffaele Bonanni e del segretario aggiunto Pierpaolo Baretta:

Oggetto: intesa con il Governo in materia previdenziale
Cari amici,
‘l’accordo raggiunto questa notte per il superamento dello “scalone” introdotto dalla
legge 243/04, segna l’epilogo di un confronto serrato che ha dovuto dispiegarsi entro i
confini delle compatibilità finanziarie ed economiche e degli impegni assunti, in sede
europea, dal Governo sul risanamento dei conti pubblici.
Con l’accordo per la modifica dello “scalone” si completa il quadro degli interventi
previsti dal memorandum per la revisione del sistema pensionistico, sottoscritto il 26
settembre dello scorso anno dal Governo e dalle Parti sociali.
Le misure decise questa notte consentono di rendere più eque e socialmente
sostenibili le norme del sistema pensionistico, con riferimento alle modalità di accesso
al pensionamento, rispetto a quelle previste dalla legge 243/04. L’accordo sullo
scalone arriva, in ordine temporale, dopo:
o l’anticipo della riforma della previdenza complementare;
o l’intesa raggiunta sulla rivalutazione delle pensioni più basse, salvaguardando
l’anzianità contributiva,
o l’accordo sull’estensione della totalizzazione dei periodi contributivi maturati
nelle diverse gestioni e per il miglioramento delle condizioni per il riscatto
contributivo dei periodi di laurea;
o l’intesa per la razionalizzazione e lo snellimento del numero dei componenti dei
comitati centrali e periferici degli enti previdenziali deputati alla definizione dei
ricorsi in materia previdenziale;
o l’estensione e la maggiore copertura contributiva dell’indennità di
disoccupazione.
L’intesa raggiunta sui diversi punti suddetti consente di rendere complessivamente più
adeguata la risposta del sistema pensionistico alle aspettative, sia degli anziani, sia dei
lavoratori più giovani, attraverso misure che contrastano gli effetti negativi che la
flessibilità del mercato del lavoro produce, specie nella fase iniziale dell’attività
lavorativa.
Si tratta, quindi di una prima concreta risposta all’esigenza di rinsaldare il patto
intergenerazionale, nel segno di una rafforzata coesione sociale.
Revisione dello scalone
L’intesa consente di rendere più graduale e flessibile l’accesso al pensionamento
anticipato, rispetto allo “scalone”:
o a partire dal 1° gennaio 2008, ai lavoratori dipendenti è consentito l’accesso al
pensionamento anticipato con il contestuale requisito dei 58 anni di età e 35 di
contributi;
o a partire dal 1° luglio 2009 i lavoratori dipendenti potranno accedere alla
pensione d’anzianità al raggiungimento di “quota 95”, requisito ottenibile
sommando all’età anagrafica l’anzianità contributiva, con minimo 59 anni (si
potrà accedere al pensionamento con un’anzianità contributiva di 35 anni e
un’età anagrafica di 60, oppure con un’anzianità contributiva di 36 e un’età
anagrafica di 59 );
o a partire dal 1° gennaio 2011 i lavoratori dipendenti potranno accedere alla
pensione d’anzianità al raggiungimento di “quota 96”, requisito ottenibile
sommando all’età anagrafica l’anzianità contributiva, con minimo 60 anni (si
potrà accedere al pensionamento con un’anzianità contributiva di 35 anni e
un’età anagrafica di 61, oppure con un’anzianità contributiva di 36 e un’età
anagrafica di 60 );
o a partire dal 1° gennaio 2013 i lavoratori dipendenti potranno accedere alla
pensione d’anzianità al raggiungimento di “quota 97”, requisito conseguibile
sommando all’età anagrafica l’anzianità contributiva, con minimo 61 anni (si
potrà accedere al pensionamento con un’anzianità contributiva di 35 anni e
un’età anagrafica di 62, oppure con un’anzianità contributiva di 36 e un’età
anagrafica di 61 );
Prima del 1° gennaio 2013 è prevista una specifica verifica fra il Governo e le Parti
sociali che potrà prevedere l’ulteriore differimento di “quota 97” e dei relativi requisiti
anagrafici minimi richiesti per l’accesso alla pensione d’anzianità, qualora risultassero
risparmi di spesa effettivi superiori e di entità tale da garantire effetti finanziari
complessivamente equivalenti a quelli previsti.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l’età minima richiesta per l’accesso al
pensionamento anticipato, alle medesime date suddette, è elevata di un anno, sia per
quanto riguarda il requisito anagrafico minimo, sia per quanto riguarda la quota (59 e
35 dal 1° gennaio 2009; quota 96 con minimo 60 anni dal 1° luglio 2009; quota 97, con
minimo 61 anni di età, dal 1° gennaio 2011; quota 98, con minimo 62 anni di età, dal
primo gennaio 2013)..
Per tutti, resta, ovviamente, possibile il pensionamento anticipato al raggiungimento dei
quaranta anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica. Resta, inoltre, confermata
l’età per il pensionamento di vecchiaia a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.
L’introduzione della “quota”, fortemente voluta dalla Cisl, consente di ampliare il
ventaglio delle possibilità di uscita dal lavoro, rendendo più flessibile il pensionamento,
anche se la rigidità di approccio del Governo ha imposto un’età minima alle diverse
“quote”, rivedendone l’impatto attraverso la restrizione della platea interessata.
Lavori particolarmente usuranti
Di particolare rilevanza la decisione di consentire l’accesso al pensionamento
anticipato, prima del conseguimento dei suddetti requisiti, ai lavoratori e alle lavoratrici
che abbiano svolto attività particolarmente usuranti, sulla base di criteri che verranno
definiti da una appostia Commissione, costituita dal Governo e dalle Parti sociali, che
concluderà i propri lavori entro il mese di settembre 2007, prendendo in
considerazione:
o l’elenco dei lavori particolarmente usuranti già individuati dal Decreto del
Ministro del Lavoro del 1999 (decreto Salvi);
o i lavori considerati notturni secondo le modalità stabilite dal D. Lgs 66/2003;
o i lavori a linea catena (produzioni di serie nell’industria; lavori a ritmo produttivo
vincolato e collegati o misurati da tempi di produzione con mansioni organizzate
in sequenza di postazioni; lavori con ripetizione costante del ciclo lavorativo,
che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi), escludendo gli
addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al
controllo di qualità o al rifornimento materiali).
I lavoratori che abbiano svolto tali attività per almeno la metà del periodo di lavoro
complessivo o (nel periodo transitorio) almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività
lavorativa, possono accedere al pensionamento con requisito anagrafico ridotto di 3
anni, rispetto a quello previsto.
L’impegno di spesa complessivo, nel decennio 2008 – 2017, per sostituire lo scalone
ed introdurre la deroga per coloro che abbiano svolto lavori particolarmente usuranti,
ammonta a circa 10 miliardi di euro.
Finestre per l’accesso al pensionamento (decorrenza della pensione di vecchiaia
e di anzianità)
Il Governo e le parti sociali costituiranno, inoltre, una Commissione allo scopo di
esaminare:
o la possibilità di estensione, dalle attuali due a quattro, delle finestre utili per il
pensionamento anticipato con il requisito contributivo dei quarant’anni, al fine di
ridurre gli attuali tempi di attesa e di limitare gli oneri conseguenti a carico dei
lavoratori e delle lavoratrici;
o la richiesta del Governo di inserire, finestre di uscita verso la pensione anche
per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti per il
pensionamento di vecchiaia.
Anche tale Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il mese di settembre
2007.
Razionalizzazione degli enti previdenziali
Al fine di rendere le misure intraprese compatibili dal punto di vista finanziario, rispetto
ai risparmi già previsti dalla legge 243/04, è previsto, a partire dal 2011, l’eventuale
aumento dello 0.09% dell’aliquota di tutte le retribuzioni soggette a contribuzione
(dipendenti, autonomi e parasubordinati).
Sarà, tuttavia, possibile evitare tale aumento, dando attuazione al processo di
razionalizzazione del sistema previdenziale, al fine di conseguire, nell’arco del
decennio 2008 – 2017, risparmi pari a 3,5 miliardi di euro. A tale fine il Governo si
impegna a presentare entro il 31 dicembre 2007, un apposito piano industriale. Tale
piano, che individuerà le sinergie fra i vari enti previdenziali (sedi, acquisti, sistemi
informatici e servizi legali), sarà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali.
Misure a sostegno della contrattazione integrativa e detassazione dei premi di
risultato
E’ previsto l’aumento da tre a cinque punti percentuali della decontribuzione sugli
aumenti economici derivanti dalla contrattazione integrativa (aziendale o territoriale) e
l’integrale copertura contributiva figurativa ai fini previdenziali, a beneficio dei lavoratori,
sulle relative somme erogate. Inoltre, il Governo stanzierà, inoltre, con la prossima
legge finanziaria, un importo pari a 150 milioni di euro per il 2008, al fine di conseguire
l’obiettivo della detassazione dei premi di risultato erogati dalla contrattazione
integrativa, secondo le modalità che verranno definite da un’apposita Commissione fra
il Governo e le parti sociali, che dovrà completare i propri lavori entro il 15 settembre
2007.
Revisione dei coefficienti di trasformazione
Per quanto riguarda l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della
pensione contributiva, sarà istituita una Commissione di esperti nominati dal Governo e
dalle OO.SS: comparativamente più rappresentative, con il compito di proporre
modifiche, entro il 31/12/2008, alle modalità e ai criteri dell’adeguamento, già previsti
dalla legge 335/95, nel rispetto degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo
e tenendo conto:
o delle dinamiche demografiche e dei flussi migratori;
o dell’incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, al fine di salvaguardare
l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici per i lavoratori con più bassi redditi,
proponendo meccanismi di solidarietà e di garanzia (al fine di portare,
indicativamente, il tasso di sostituzione netto a livelli non inferiori al 60% della
retribuzione);
o del rapporto fra l’aspettativa media di vita della popolazione pensionistica e
quella dei singoli settori di attività.
L’aggiornamento dei coefficienti verrà effettuato con Decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con
una cadenza temporale di tre anni, ridotta rispetto all’attuale (che è di dieci anni). Nelle
more dell’eventuale modifica legislativa sulla base delle proposte formulate dalla
Commissione suddetta, si applicheranno i coefficienti riadeguati ai sensi dell’art. 1,
comma 6, della legge 335/95, con effetto dal 1° gennaio 2010, ferma restando la ridotta
cadenza temporale dell’adeguamento.
Nella giornata di Lunedì prossimo verranno completati i testi sulle altre materie oggetto
del confronto, secondo i contenuti già concordati (es.: tavolo periodico per la
rivalutazione delle pensioni; misure a sostegno della competitività e della
contrattazione di secondo livello; interventi a favore dei lavoratori migranti;
ammortizzatori sociali, ecc.)
Cordiali saluti
Il Segretario Generale Aggiunto Il Segretario Generale
Pierpaolo Baretta Raffaele Bonanni

in formato pdf nella sezione documenti