30/08/2007
Le novità in tema di salute e sicurezza sul lavoro: una nota della Cisl confederale
Il disegno di legge sulla sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto, è entrato in vigore il 25 agosto e contiene numerose novità che possono contribuire a combattere il drammatico fenomeno dei morti e degli incidenti sul lavoro che si susseguono da tempo anche in Sardegna. E' stata inoltre predisposta una circolare ministeriale chiarificatrice.
Di seguito il testo di una circolare esplicativa della Cisl confederale.
Nella sezione documenti il testo della legge.

OGGETTO: Novità estive in tema di salute e sicurezza sul lavoro


Carissimi,
ci eravamo lasciati prima delle ferie estive con la comunicazione, mediante nostra circolare interna datata 2 Agosto 2007 (n.p.07024), dell’esito positivo della votazione alla Camera del disegno di legge in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e della conseguente attesa di pubblicazione del testo.
Il mese di Agosto, ormai quasi trascorso, anziché rappresentare un tempo di sospensione dei lavori, è stato caratterizzato da due importanti interventi normativi: - l’anticipata conclusione dell’iter legislativo, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo di Legge 123 del 3 Agosto 2007 (disegno di legge n.C2849, convertito); - la redazione di una Circolare Ministeriale, a carattere chiarificativo, n.10797, del 22 Agosto u.s. (di cui vi alleghiamo entrambi i testi integrali).
Se a commento della Legge 123 del 3 Agosto 2007, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, via abbiamo diffuso già ampie note di analisi e commento testuale (essendo rimasto immutato il testo da dopo l’approvazione avvenuta in Senato, e alla quale avevamo contribuito in modo rilevante, prima dei lavori d’aula); per quanto concerne la Circolare Ministeriale, in questo momento riteniamo giusto non pronunciarci con commenti di analisi critica puntuali, essendo a conoscenza dell’ampio dibattito interno ministeriale che in queste ore si sta svolgendo e delle forti intenzioni di provvedere, in tempi stretti, ad interventi di modifica (sostanzialmente ri-scrittura) dell’intera Circolare.
Tenuto conto dell’entrata in vigore il 25 Agosto u.s., del testo di legge 123/07 (pubblicato in G.U. il 10 Agosto 2007), alla luce della duplice composizione dell’articolato che vede: una prima parte (art.1) dedicata ai prìncipi di Delega (sui quali sono previsti nove mesi di lavoro in visione della formulazione dell’auspicato Testo Unico); ed una seconda parte (dall’art.2 all’art.12) relativi a disposizioni a carattere precettivo e prescrittivo (e pertanto già operative), sperando di farvi cosa gradita, ve le richiamiamo, qui di seguito, in modo sintetico.
IN SINTESI, LE NOVITA' OPERATIVE CHE EMERGONO:

- Obbligo di formulazione, in presenza di contratto di appalto o subappalto, di un documento specifico di VdR che richiami l'analisi dei rischi che possono emergere dalla promiscuità delle lavorazioni. Per ciascun contratto dovrà essere strutturato uno specifico documento che andrà allegato.

- Nei contratti di appalto e subappalto devono essere specificati i costi della sicurezza relativi al lavoro da eseguire. Tali documenti devono essere messi a disposizione, su richiesta, dei RLS e delle organizzazioni sindacali.

- Nelle attività di appalto e subappalto, i lavoratori devono essere forniti di tessera di riconoscimento, con fotografia, riportante i dati anagrafici del lavoratore e del suo datore di lavoro. In presenza di aziende con meno di dieci dipendenti, il tesserino deve essere sostituito da un registro delle presenze sul posto di lavoro giornaliere. I lavoratori che non espongono il tesserino saranno sanzionati in forma diretta.

- Nelle offerte per gare di appalto per lavori, servizi e forniture (per adesso all'interno dei meri contratti pubblici) devono essere indicati, risultando congrui, i costi del lavoro e della sicurezza in riferimento all'entità e caratteristiche del lavoro. Non sono ammessi i ribassi d'asta sui costi della sicurezza.

- Gli ispettori del lavoro possono sospendere le attività produttive in caso di riscontro di irregolarità del lavoro (in merito ad occupazione od orario di lavoro) o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A corredo, è anche prevista l'interdizione alla contrattazione con pubbliche amministrazioni e partecipazione a gare pubbliche. Solo in caso di rilievo di gravi e reiterate violazioni, da parte degli organi di vigilanza delle ASL, può essere disposta la sospensione dell'attività lavorativa.

- In caso di istanza di regolarizzazione, sono sospese le eventuali verifiche da parte degli organi di vigilanza sullo specifico tema, ma non sugli aspetti della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- Il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai Comitati Regionali di Coordinamento (ex art.27 del d.lgs.626/94), fino all'emanazione di uno specifico decreto ri-organizzativo, è esercitato dal presidente della provincia o dall’Assessore da lui delegato.

- Devono essere consegnati in copia, su richiesta del RLS, il documento di VdR e il Registro degli infortuni.

- Gli organismi paritetici (ex art.20 del d.lgs.626/94) possono effettuare sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di Lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi deve essere informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.

- In caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi, nei termini previsti di responsabilità, vengono estese le sanzioni, di carattere amministrativo, per quota pecuniaria, anche alla personalità giuridica rappresentativa dell'azienda.

- Dal 2008, i datori di lavoro potranno usufruire di un credito di imposta pari al 50% delle spese, per percorsi formativi certificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai quali parteciperanno propri lavoratori dipendenti.

- Entro la fine dell’anno 2008 verranno assunti con ruoli di ispettori del lavoro circa 1300 nuove unità.

- In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, in presenza di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che questi abbiano determinato una malattia professionale, il PM informa l'INAIL ai fini di una sua eventuale costituzione di parte civile e di azione di regresso.

Cinzia Frascheri Renzo Bellini