18/10/2007
Protocollo welfare: l'accordo sui contratti a termine
Comunicato della Cisl confederale di Giorgio Santini, in merito all'accordo sui contratti a termine.

Oggetto: Accordo sui contratti a termine.
Come è noto il testo del disegno di legge collegato alla finanziaria, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre scorso al fine di recepire i contenuti del protocollo sul welfare, aveva avuto una coda polemica a causa delle modifiche apportate senza sentire le parti sociali, sia sulle questioni previdenziali, sia sul tema dei contratti a termine.

Nella giornata di ieri sono stati raggiunti due accordi su entrambe le questioni.
La questione dei contratti a termine è stata risolta con l’accordo che vi alleghiamo, raggiunto dopo un serrato confronto di merito tra Governo, Sindacati e Confindustria.

E’ importante che siano state chiarite in tempi brevi le problematiche emerse nella trasposizione del testo del Protocollo, ed è particolarmente significativo che ciò sia avvenuto tramite un accordo tra le parti firmatarie del Protocollo stesso, che ne hanno fornito l’esatta interpretazione.
Si afferma così il principio per noi fondamentale per il quale esclusivamente le parti sociali e il Governo hanno titolo per interpretare e attuare il Protocollo.
Il nuovo testo del disegno di legge è stato approvato ieri in serata dal Consiglio dei Ministri.

Nel merito il testo del d.d.l. ridefinito sui contratti a termine prevede:

Limiti alla successione di contratti a termine.

Mentre la attuale normativa consente la ripetibilità senza limiti del contratto a termine, purchè siano trascorsi 10 o 20 giorni tra un contratto e l’altro, il nuovo testo prevede che venga messo un limite di 36 mesi alla successione di contratti a termine.
Superati i 36 mesi il rapporto di lavoro può continuare esclusivamente con due modalità: si trasforma in contratto a tempo indeterminato oppure un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro e con l’assistenza di un rappresentante dell’organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa.
Per tenere giustamente conto delle esigenze legate alla stagionalità, queste norme non si applicano per le attività stagionali così come definite dalla tabella di cui al DPR 7/10/63 n. 1525, nonché per quelle che saranno individuate da avvisi comuni e ccnl stipulati da oo.ss. comparativamente più rappresentative.

Diritti di precedenza.

Vengono ripristinati nella legislazione i diritti di precedenza stabilendo che:
- il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate;
- il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Limiti quantitativi all’utilizzo dei contratti a termine.

Viene ampliato il ruolo della contrattazione collettiva nello stabilire i tetti percentuali.
Difatti le esclusioni dai tetti percentuali stabiliti dalla contrattazione collettiva vengono limitate ai casi di attività stagionali, ragioni sostitutive, fasi di avvio di attività d’impresa, spettacoli e programmi radiofonici e televisivi, contratti a termine stipulati da lavoratori di età superiore a 55 anni.
Va sottolineato che rientrano quindi nei limiti percentuali stabiliti dalla contrattazione collettiva i contratti di durata inferiore a 7 mesi, mentre è positivo avere conservato l’esclusione dai limiti percentuali per i contratti stipulati con gli over 55, volendo favorire la ricollocazione dei lavoratori anziani.

Fase transitoria.

La nuova legge entrerà in vigore presumibilmente all’1.1.2008. Le nuove regole avranno validità per i nuovi assunti da quella data, mentre ci sarà un periodo transitorio di 15 mesi per i lavoratori che si troveranno a cavallo tra vecchia e nuova normativa.
Il Segretario Confederale
Giorgio Santini





Aderente alla CES
e alla CISL Internazionale
00198 Roma Via Po, 21
Tel. 068473452-495
Fax 068473302