05/02/2008
Lavoro a progetto: le valutazioni della Cisl sulla nuova circolare del ministero.
Cominciano a concretizzarsi le prime applicazioni dell'accordo del 23 luglio 2007, tra Governo e Parti sociali. Il fenomeno del lavoro a progetto (ex COCOCO) nel settore privato è piuttosto diffuso nella realtà cagliaritana (basti pensare ai call center o all'applicazione impropria dell'istituto nel settore del commercio e servizi) ed è necessaria una forte azione di contrasto per riportarne l'uso alla fisiologia. La circolare emanata dal Ministero è quindi rilevante ma, sostiene la Confederazione, si deve accompagnare con azioni mirate all'emersione e valorizzando la concertazione tra le parti sociali. Diversamente c'è il rischio che le sole ispezioni, pur necessarie, non centrino l'obiettivo.

E' comunque importante che, anche nel nostro territorio, nelle singole federazioni di categoria si diffonda la conoscenza della circolare in modo da intraprendere, insieme alla UST, all'ufficio vertenze e ad ALAI, azioni comuni rivolte ad avvicinare i lavoratori ed accompagnarli verso una progressiva stabilizzazione in forme di lavoro dipendente.

Di seguito la nota della Cisl sulla circolare a progetto. (che inseriamo su questo sito nella sezione documenti).
OGGETTO: Circ. Min. Lavoro su lavoro a progetto
Vi inviamo il testo della circolare n.4 emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 29 gennaio scorso, relativa alla attività di vigilanza sulle collaborazioni a progetto. La circolare, che fa seguito a quella emanata nel 2006 per il solo settore dei call center, contiene indicazioni valide per tutti i settori produttivi, anche se fornisce un elenco di specifiche attività, per la gran parte nel settore terziario, da considerarsi difficilmente compatibili con il lavoro a progetto e sulle quali conseguentemente si concentreranno le ispezioni. Essa punta, in ogni caso, a tracciare un quadro unitario del fenomeno delle collaborazioni a progetto al fine di consentire un’attività ispettiva più incisiva ed uniforme volta a ricondurre l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 61 e seguenti del d.lgs.276/03. La circolare, infatti, rende noto che l’attività di vigilanza sul lavoro a progetto viene assunta come una delle priorità della Programmazione per l’anno 2008 del Ministero del lavoro.

L’intervento è da considerarsi attuativo di quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 2007, con il quale il Governo si è impegnato, come ricorderete, a proseguire “nelle azioni rivolte a contrastare l’elusione della normativa di tutela del lavoro subordinato, ponendo particolare attenzione alle collaborazioni svolte da lavoratori, anche titolari di partita IVA, che esercitino la propria attività per un solo committente e con un orario di lavoro predeterminato”, ed anche per questo motivo sul testo sono state preventivamente consultate le parti sociali.

Nel corso della consultazione la Cisl, oltre ad aver valutato oggettivamente corretta l’impostazione della circolare, ha apprezzato che le attività ispettive siano indirizzate verso il contrasto all’utilizzo abusivo del lavoro a progetto, che a 4 anni dall’emanazione del d.lgs. 276/03 continua a rappresentare una questione problematica. Tuttavia non abbiamo potuto fare a meno di segnalare che le attività ispettive, di per sé, non sono sufficienti ad affrontare il fenomeno, se non accompagnate, da una parte, da una procedura incentivata di emersione, dall’altra da una fattiva collaborazione delle parti sociali, che potrebbero intervenire con specifici avvisi comuni settoriali, come avvenne nel 2006 con i call center.


Venendo al merito della circolare, essa si concentra inizialmente sull’oggetto del contratto e sulla forma scritta.
Per quanto riguarda la prima questione, ribadisce che il progetto, programma o fase di esso sono parte del contratto di lavoro e vanno specificati per iscritto, al fine di delimitare l’utilizzo della fattispecie alle sole prestazioni genuinamente autonome in funzione di un risultato predeterminato, da definire in tutti i suoi elementi qualificanti proprio al momento della stipula del contratto.
La forma scritta, benché richiesta ai soli fini della prova, assume dunque valore decisivo per l’individuazione del progetto. Il personale ispettivo dovrà, in assenza di forma scritta, ricondurre il contratto nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, fatta salva la tutela giudiziaria per le imprese che rivendichino l’autonomia del rapporto.

La parte più significativa della circolare è quella che fornisce al personale ispettivo una serie di elementi di analisi per indagare sulla compatibilità delle modalità di esecuzione della prestazione con la fattispecie del lavoro a progetto.
Tali elementi sono:

-Verifica della specificità del progetto, tenendo presente che esso non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa;
-Verifica delle modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale, soprattutto con riguardo alle forme del coordinamento;
-Verifica del contenuto della prestazione, tenendo presente che una prestazione elementare e ripetitiva è difficilmente compatibile con il lavoro a progetto;
-Verifica di una residua autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione;
-Verifica che il compenso non sia esclusivamente legato al tempo della prestazione ma sia riferibile anche al risultato;
-Valutazione di una ipotesi di monocommittenza, compatibile di per sé con il lavoro a progetto, ma che impone una più attenta verifica di tutti gli altri indici;
-Indagine su proroga e rinnovo, tenendo conto che la proroga ingiustificata e la proroga per un progetto identico costituiscono elementi indiziari significativi.

Infine il Ministero fornisce un elenco esemplificativo di attività che non sembrano adattarsi, per le modalità di esecuzione della prestazione, alla fattispecie del lavoro a progetto (addetti alla distribuzione di bollette o consegna giornali, addetti alle agenzie ippiche, addetti alle pulizie, autisti e autotrasportatori, baristi e camerieri, commessi e addetti vendite, custodi e portieri, estetiste e parrucchieri, muratori e qualifiche operaie dell’edilizia, piloti e assistenti di volo, prestatori di manodopera nel settore agricolo, addetti ad attività di segreteria e terminalisti, ecc.). La circolare precisa che non si esclude che tali prestazioni possano essere, in casi eccezionali, compatibili con il lavoro a progetto, tuttavia il personale ispettivo ricondurrà queste attività nell’ambito del lavoro subordinato ove non sia dimostrata l’autonomia nell’esecuzione dell’attività.

Tali linee guida saranno operative a decorrere dal prossimo 1 marzo, subito dopo una azione informativa di tutto il personale ispettivo che sarà predisposta dalle Direzioni Regionali e provinciali del lavoro.

Nota a cura di Giorgio Santini e Anna Maria Furlan
segretari confederali.