Vista la mole di quesiti pervenuti sul tema, riteniamo sia utile diffondere un’informativa completa sulla norma che ha diversamente disciplinato il CONTEGGIO DI FERIE E TREDICESIMA MENSILITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’ E CHI LE ASSISTE.
Il d.lgs 9 luglio 2003, n. 216 è infatti uno degli atti che recepiscono l’importante direttiva comunitaria 2000/78/CE, che prevede il divieto di discriminazione diretta ed indiretta a motivo dell'"handicap".
Con tale norma si sancisce l’inammissibilità delle disposizioni dell’ordinamento giuridico che prevedono penalizzazioni nel conteggio di ferie e tredicesima (e quattordicesima) mensilità per coloro che usufruiscono delle agevolazioni rivolte a genitori e familiari di persona con disabilità, nonché alla persona con disabilità stessa.
Tali disposizioni riguardano:
- il prolungamento del congedo parentale, che spetta ai genitori con figli disabili fino al terzo anno di età (art.33 del d.lgs. 151/2001);
- i riposi orari giornalieri, che spettano agli stessi genitori di figli disabili entro il terzo anno, in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art.42 del d.lgs.151/2001), e alla persona disabile che lavora (art.33 della legge 104/1992);
- i permessi giornalieri mensili, che spettano a genitori di figli disabili con più di tre anni (art.42 del d.lgs.151/2001), a chi assiste un familiare disabile (art.33 della legge 104/1992), al disabile che lavora, in alternativa ai riposi giornalieri (art.33 della legge 104/1992);
- il congedo straordinario indennizzato, che spetta a figli o fratelli di persona con disabilità grave (art.42 del d.lgs.151/2001).
Sino al luglio 2004, la materia era disciplinata dall’articolo 33 della legge 104 del 1992 e dagli articoli 43 e 34 del d.lgs.151 del 2001, che prevedevano che tali permessi e congedi dovevano essere “computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”, fatte salve le condizioni di miglior favore previste eventualmente dalla contrattazione collettiva.
Con il d.lgs 9 luglio 2003, n. 216 viene invece sancito il principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente “dagli handicap” per quanto concerne “l’occupazione e le condizioni di lavoro”, comprendendovi esplicitamente anche la retribuzione, e il corrispettivo divieto di discriminazione diretta e indiretta.
Sulla questione si è poi pronunciato, dietro specifica richiesta, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con lettera del 6 maggio 2004, prot. 15/0001920), affermando che “eventuali decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità per effetto dell’incidenza negativa dei permessi retribuiti ex art.33 legge 104/1992, risultano, ora, inammissibili e potrebbero configurare, addirittura, specifiche discriminazioni”.
Il parere del Ministero è stato poi recepito dall’Inps per i propri dipendenti (con messaggio n. 0036370 del 10 novembre 2004), ma paradossalmente non per la totalità degli assicurati.
Cordialmente.
P. IL DIPARTIMENTO IL SEGRETARIO CONFEDERALE
S.Stefanovichj E. Bonfanti